Quali sono i termini e le modalità d’invio della comunicazione dei dati relativi alle vendite online?
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23 Gennaio, 2020
L’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 34/2019 ha previsto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle vendite online per i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi.
I dati relativi a ciascun fornitore devono essere trasmessi trimestralmente entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, a partire dal trimestre di entrata in vigore del citato decreto. In sede di prima applicazione, la prima trasmissione va effettuata entro il 31 ottobre 2019.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, i dati devono essere trasmessi, direttamente o tramite intermediari, utilizzando i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle entrate e i software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.
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FAQs – operazioni oggetto di comunicazioni
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