Le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione di minori stranieri danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo nella misura del 50% (articolo 10, comma 1, lett. l-bis, Tuir). L’espressione utilizzata dal legislatore per individuare i contribuenti interessati alla deduzione (“spese sostenute dai genitori adottivi”) deve essere interpretata nel senso di “spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi”. È possibile, quindi, usufruire dell’agevolazione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa (risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2004).
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