La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27630 depositata il 30 ottobre 2018 intervenendo in tema “fatture false” ha precisato che quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dall’interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta.
Ordinanza n. 27630 del 30 ottobre 2018 (udienza 1 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Mammone Giovanni – Est. Ariolli Giovanni
Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare – Interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano – L’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto dimostrando che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata – Il contribuente-cessionario deve fornire la prova contraria