In quante rate è possibile suddividere il pagamento degli importi dovuti in seguito all’accertamento con adesione?
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24 Settembre, 2017
L’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni previste dal Dlgs 218/1997. In tal caso, il versamento delle somme dovute va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione (articolo 8, comma 1). È possibile versare anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali, se le somme dovute superano i 50mila euro. L’importo della prima rata va versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata (articolo 8, comma 2). Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, a sua volta, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione (articolo 8, comma 3).
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FAQs – tributi
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