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22 Agosto, 2017
Per il triennio 2014-2016, a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione Irpef (articolo 7, comma 1, Dl 47/2014). Ai fini del beneficio fiscale, è definito alloggio sociale “l’unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato” (articolo 1, Dm 22 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 5, legge 9/2007). La detrazione è complessivamente pari a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. Pertanto, se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione. Il beneficio deve essere ripartito tra gli aventi diritto ed essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, intendendo tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. Infine, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, Tuir) e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito (articolo 13, Tuir), è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir).
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
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