Danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (calcolata su un importo massimo di 4mila euro) gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir). In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in conto interessi, la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso. In altri termini, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente (circolare n. 108 del 3 maggio 1996, paragrafo 2.3.2). Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di onere rimborsato (articolo 17, comma 1, lett. n-bis, Tuir). Qualora, invece, il contributo venga restituito, è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le “Altre spese” e, in particolare, tra “Le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” (risoluzione n. 76/E del 2 agosto 2010).
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