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14 Ottobre, 2012
L’art. 23, c. 9, del D.L. 98/2011 prevede che le perdite dei soggetti Ires sono riportabili entro l’80% del reddito di ciascun esercizio, tetto che non opera per le perdite sorte nei primi tre esercizi. Si chiede conferma del fatto che, in presenza di compensazione sia di perdite dei primi tre esercizi sia di perdite sorte successivamente, il vincolo dell’80% si calcola avendo a base il reddito residuo dopo l’utilizzo integrale delle prime. Esempio. Perdite dei primi tre esercizi: 1.000; perdite sorte in esercizi successivi: 500; reddito: 1.100. La società compensa l’intero importo (1.000) delle perdite dei primi tre esercizi (reddito residuo: 100), oltre a un ammontare di 80 delle perdite successive (pari all’80% di 100). Reddito imponibile: (1.100 – 1.000 – 80) = 20. Perdite ancora riportabili (500 – 80) = 420
L’articolo 84 del TUIR, come riformulato dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, ha modificato la disciplina fiscale dettata in materia di riporto in avanti delle perdite. Nella specie, è attualmente stabilito che le perdite pregresse sono utilizzabili in ciascun periodo d’imposta in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile.
Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge in esame è, dunque, venuto meno il limite temporale quinquennale previsto nel sistema previgente ed è stato introdotto un limite “di periodo” all’utilizzo delle perdite d’impresa.
La previsione in esame non si applica alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta per le quali, ai sensi del comma 2 del citato articolo 84, resta ferma la possibilità di impiego integrale a condizione che le stesse si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
La disposizione in commento non stabilisce alcun ordine di priorità nell’utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d’imposta in parte ai successivi.
In assenza di regole al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l’obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d’imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi. A prescindere dalla scelta operata, si è dell’avviso che, in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell’ottanta per cento, fa esplicito riferimento “al reddito imponibile”, il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai prime tre periodi d’imposta.
In ogni caso le perdite devono essere complessivamente utilizzate fino a concorrenza del
reddito imponibile.
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FAQs – tributi
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