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11 Ottobre, 2019
Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni) devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). L’entrata in vigore di tale obbligo, peraltro, non ha modificato le disposizioni dettate dal decreto Iva in materia di “fatturazione differita” (possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). Pertanto, è possibile emettere una fattura elettronica “differita”. Ad esempio, in relazione a una cessione di beni eseguita il 20 gennaio 2019, sarà possibile emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019. Inoltre, al momento della cessione (20 gennaio), si dovrà: emettere un documento di trasporto (o altro documento equipollente) che accompagni la merce; datare la fattura elettronica 10 febbraio 2019, con l’indicazione dei riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); includere la relativa Iva nella liquidazione del mese di gennaio. Per ulteriori informazioni sulla fattura elettronica, si rinvia all’area tematica dedicata disponibile sul sito dell’Agenzia.
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