Società cooperative di produzione e lavoro l’esenzione dall’imposta sul reddito a condizione che il costo del lavoro non è inferiore al 50% del totale speso e lo “sconto” è pari alla metà, se il costo relativo ai soci è tra il 25% e il 50%
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26 Agosto, 2019
I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 intervenendo in tema di agevolazioni tributarie hanno affermato che laddove l’articolo 11 del Dpr n. 601 del 1973, prevede che i redditi conseguiti dalle società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi, se l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci (costo del lavoro) non è inferiore al 50% dell’ammontare complessivo di tutti i costi, escluse le materie prime e sussidiarie, e che l’esenzione è pari alla metà, se il costo sostenuto con i soci è compreso tra il 25% ed il 50%, deve intendersi nel senso che anche i costi ritenuti indeducibili vadano considerati tra i costi complessivi, ai fini della valutazione del rapporto percentuale con il costo del lavoro.
Ordinanza n. 19589 del 24 luglio 2018 (udienza 31 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Locatelli Giuseppe – Est. Giudicepietro Andreina
Società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi – Art. 11 del DPR n. 601 del 1973 – Condizioni per fruire dell’esenzione dalle imposte – Rapporto percentuale tra il costo del lavoro e ammontare complessivo di tutti i costi – Anche i costi indeducibili vanno considerati tra i costi complessivi
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FAQs – reddito di impresa
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