Con la circolare n. 7 del 27 aprile 2018 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese relative alla cosiddette verifiche post adozione del minore rientrano tra le spese deducibili dal reddito complessivo (nella misura del 50%) quando dette verifiche costituiscono un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale.
In sostanza, i genitori adottivi potranno usufruire della deduzione di queste spese, prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del Tuir, solo se, sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, sono tenuti a consentire le verifiche post adozione sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia.
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