Stabilito che è possibile inviare la richiesta di moratoria in base all’articolo 56 del dl n. 18/2020 anche per i finanziamenti che abbiano già beneficiato di sospensione/allungamento in base alle previsioni dell’Abi nell’arco dei 24 mesi precedenti, l’accesso alla sospensione prevista dall’articolo 56 può invece impedire in un momento successivo di accedere all’accordo di sospensione Abi per il medesimo finanziamento? Il provvedimento di cui all’articolo 56 del Dl 18/20 è riconducibile alla «eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale»?