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5 Febbraio, 2017
La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) è riconosciuta anche per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali già realizzati, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, quindi, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, da indicare nell’atto di compravendita. La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la misura potenziata della detrazione (50%), che è fruibile in dieci quote annuali di pari importo. Per poter usufruire del beneficio, il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale. Con riguardo a tale ultimo aspetto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente può fruire della detrazione (…) anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente (…). Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al Caf in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria” (circolare 43/E del 18 novembre 2016).
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
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