La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).

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