Corte di Cassazione sentenza n. 2857 del 24 febbraio 2012
FISCO – ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’ACCERTAMENTO) – IN GENERE – ISTANZA DI DEFINIZIONE EX ART. 12 D.LGS. N. 218/1997 – EFFETTI – SOSPENSIONE DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE DELL’ATTO IMPOSITIVO – INTERRUZIONE DELLA SOSPENSIONE – VERBALE DI CONSTATAZIONE DI MANCATO ACCORDO TRA CONTRIBUENTE ED AMMINISTRAZIONE – RILEVANZA – ESCLUSIONE – RAGIONI – TERMINE COMPLESSIVO PER L’IMPUGNAZIONE DELL’ATTO IMPOSITIVO – COMPUTO
massima
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In tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo per 90 giorni conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l’Amministrazione finanziaria, poiché, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l’univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l’atto di accertamento, oppure di formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di definizione con adesione, facendo perciò venir meno la sospensione del temine di impugnazione. Ne consegue che, quando, nel corso del procedimento di definizione, sia intervenuto solo un verbale di constatazione di mancato accordo, ma non anche un provvedimento di rigetto dell’istanza, il ricorso del contribuente è tardivo solo se proposto oltre i 150 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, ossia tenendo conto sia dei 60 giorni ordinariamente previsti per la presentazione del ricorso, sia dell’intero termine di sospensione di 90 giorni.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione, con separati ricorsi, degli avvisi di accertamento di maggiori importi pretesi nei confronti della società contribuente dall’Ascit, concessionaria per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il comune di Capannori, a titolo di Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) per gli anni dal 2001 al 2005, dovuti per affermate maggiori superfici non dichiarate. La società contribuente che svolge una attività di autofficina riparazioni meccaniche, elettrauto, gommista, presentava istanza di accertamento con adesione prevista dal regolamento comunale (senza che tuttavia si perfezionasse l’accordo) e opponeva, rispetto agli avvisi notificati, carenza di motivazione, difetti formali, produzione di rifiuti speciali. Il Comune eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. La Commissione adita, riuniti i ricorsi li rigettava per tardività della relativa proposizione, in quanto eccedente il termine di legge, la cui decorrenza, sospesa per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, doveva intendersi ripresa a seguito del mancato accordo. La decisione era confermata, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste l’Ascit con controricorso, illustrato anche con memoria. Il Comune non si è costituito.
MOTIVAZIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito delle disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento del Comune di Capannori, ritenendo che il termine di sospensione per giorni novanta, conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, sarebbe interrotto dal mancato raggiungimento dell’accordo, con la ripresa della decorrenza del termine ordinano di sessanta giorni per l’impugnazione dell’atto impositivo. Ad avviso della società contribuente il regolamento comunale avrebbe innestato sulla previsione normativa di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, un sub-procedimento, prevedendo un ulteriore termine di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza perché il Comune determini se ricevere o respingere l’istanza, con l’effetto dell’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni per il caso di rigetto (e ad avviso del contribuente solo per questo caso). Nella fattispecie tale sub-procedimento era inapplicabile.
Il motivo, che ha valore assorbente, è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni.
Il regolamento del Comune di Capannori per l’applicazione dell’accertamento con adesione alla Tariffa di Igiene Ambientale prevede all’art. 7 che “l’utente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall’invito di cui all’art. 6, può formulare, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione” (comma 1), e “la presentazione dell’istanza produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sia i termini per l’impugnazione sia quelli per il pagamento della tariffa” (comma 2). Lo stesso articolo prevede poi che “se il soggetto gestore non intende o non può applicare l’istituto ne da formale comunicazione al utente, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, specificandone i motivi. Dalla notifica della comunicazione di rigetto, riprendono a decorrere i termini per impugnare gli atti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e per il pagamento della tariffa” (comma 6).
Preso atto che non è contestato il fatto della mancata comunicazione da parte del soggetto gestore, nei termini di cui sopra, della propria volontà di non applicare l’istituto dell’accertamento con adesione o di non poterlo applicare, la soluzione della questione deve tener conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 140 del 2011 con riferimento al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, che prevede la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni, qualora (in materia di accertamento ai fini delle imposte dirette o ai fini IVA) il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione, che si intende rinunciata in caso di impugnazione dell’atto impositivo. Analoga disposizione, relativamente alle altre imposte indirette è prevista dall’art. 12 del medesimo decreto.
Orbene, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla eventuale incostituzionalità della richiamata norma nella parte in cui non prevede che il mancato raggiungimento dell’accordo abbia effetto interruttivo della sospensione del termine di impugnazione concesso in conseguenza della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, ha osservato quanto segue:
“- che non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire un proficuo esercizio del contraddicono in sede di adesione (come si esprime la risoluzione ministeriale 11 novembre 1999, n. 159/E), durante il cui decorso il contribuente e l’ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, sciogliendo e riannodando trattative;
– che non sembra irragionevole neppure che la disposizione denunciata preveda che solo il contribuente possa far cessare la sospensione del termine di impugnazione proponendo ricorso avverso l’atto di accertamento ipotesi questa equiparata dalla legge alla rinuncia all’istanza di accertamento con adesione (ultimo periodo del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3) – oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia a detta istanza;
– che, in particolare, la redazione del menzionato verbale – dal quale risulta che le parti concordano nel concludere con esito negativo il presente procedimento – si risolve in una mera presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo tra il contribuente e l’ufficio tributario e, pertanto, non può ne’ equipararsi all’impugnativa dell’atto di accertamento, ne’ assumere il significato di una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione; che, di conseguenza, la mera constatazione, in un atto atipico, che in una certa data non sia stato ancora raggiunto l’accordo, da un lato, non impedisce che esso possa essere successivamente raggiunto prima dell’instaurazione del contenzioso e, dall’altro, non esprime l’univoca volontà del contribuente di escludere, anche per il futuro, la composizione amministrativa della controversia;
– che la suddetta constatazione del mancato accordo tra le parti non integra, pertanto, una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sia essa manifestata con dichiarazione espressa o mediante proposizione del ricorso; che, in conclusione, l’evidenziata eterogeneità delle situazioni poste a raffronto e la rilevata ratio, propria dell’istituto dell’accertamento con adesione, di prevenire il contenzioso rendono non irragionevole una disciplina che attribuisce alla sola impugnazione e all’anzidetta rinuncia l’effetto di far cessare la sospensione dei termini per ricorrere previsto dalla legge in caso di presentazione dell’istanza di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2″.
Questa così precisa pronuncia del giudice delle leggi impone una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni del regolamento comunale in esame, nel senso che al verbale di constatazione del mancato accordo non possa darsi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Sicché, nell’ipotesi che non vi sia stata la comunicazione di cui al comma 6, dell’art. 7 del richiamato regolamento nei termini ivi previsti, ma sia intervenuto solo, nel corso del procedimento di definizione, un verbale di constatazione di mancato accordo, il ricorso del contribuente potrà dichiararsi tardivo solo se la notifica sarà stata eseguita oltre i 150 giorni (90 + 60) dalla notifica dell’atto impositivo. Nel caso di specie la notifica del ricorso è stata eseguita nel predetto termine.
Deve essere, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Toscana, per l’esame del merito. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria della Toscana.
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