
La riforma sull’antiriciclaggio e l’uso del contante avvenuta ad opera del D.Lgs. 90/2017, entrato in vigore dal 4 luglio 2017, analizziamo uno degli aspetti più rilevanti degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari, quello della limitazione dell’uso del contante per importi uguali o superiori alla soglia di euro 3.000,00 per operazioni effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (inclusi i privati). Le sanzioni per la violazione di tale obbligo sono state modificate, la modifica ha riguardato anche l’applicazione dell’istituto dell’oblazione e la progressione nel tempo delle leggi.
Di seguito si riporta nella tabella sottostante una sintesi delle misure delle sanzioni in capo alle parti coinvolte e ai professionisti in vigore prima della riforma erano le seguenti.
Violazione limite contante | Per le parti coinvolte | Per i professionisti obbligati alla comunicazione della violazione |
fino ad € 50.000 | dall’1% al 40% minimo € 3.000 | dall’3% al 30% minimo € 3.000 |
Oltre i € 50.000 | dall’5% al 40% minimo € 3.000 |
Le sanzioni secondo la concezione del D.Lgs. 90/2017 sono così sintetizzate:
Violazione limite contante | Per le parti coinvolte | Per i professionisti obbligati alla comunicazione della violazione |
fino ad € 250.000 | da € 3.000 fino ad € 50.000 | da € 3.000 fino ad € 50.000 |
oltre i € 250.000 | da € 15.000 fino ad € 250.000 |
Nella normativa ante-riforma per i professionisti che non avevano comunicato la violazione e per le parti che avevano effettuato l’operazione con uso del contante superiore alla soglia consentita era prevista una sanzione amministrativa pecuniaria in misura percentuale partendo da un minimo di 3.000,00 euro.
La riforma di cui al D.Lgs 90/2017 ha modificato l’impianto sanzionatorio prevedendo sanzioni in misura fissa nell’ambito di un intervallo minimo e massimo.
Altra importante novità riguardante i professionisti è l’estensione dell’applicazione dell’istituto dell’oblazione previsto dall’art. 16 della L. n. 689/1981 per regolarizzare le violazioni connesse alla limitazione dell’uso del contante.
L’istituto dell’oblazione consente il pagamento delle sanzioni in misura ridotta di un 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito un minimo edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
L’istituto dell’oblazione non può essere applicato nelle seguenti violazioni:
- qualora l’importo trasferito risulti superiore a 250.000 euro;
- qualora l’interessato si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
L’articolo 68 del D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017, prevede l’applicazione della sanzione in misura ridotta tale possibilità è un istituto diverso da quello dell’oblazione.
Inoltre il nuovo sistema sanzionatorio prevede la possibilità, a favore del trasgressore (professionista e le parti coinvolte) in assoluta autonomia, prescindendo dalle scelte delle altre parti coinvolte, presentare istanza alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS) procedente per il pagamento della sanzione, riducendola a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’istituto in commento non è applicabile se il destinatario della sanzione si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
Il Ministero, nei 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto, indicando l’importo dovuto e le modalità di pagamento. Il pagamento va effettuato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l’impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all’autorità giudiziaria.
Un ulteriore aspetto riguarda la progressione nel tempo delle leggi e l’applicazione del concetto del “favor rei”. In base al comma 1° dell’articolo 69 del D.Lgs. 231 del 2007 nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non costituisce più illecito. Inoltre, per le violazioni commesse anteriormente al 4 luglio 2017, sanzionate in via amministrativa, “si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta” (articolo 69, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 231/2007). Ne deriva così l’applicazione dell’istituto dell’oblazione anche per gli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
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