Archivi annuali: 2021

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27784 – L’interpretazione di una norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità, offerta dalla Corte Costituzionale in una sentenza dichiarativa dell’infondatezza della questione, pur non essendo vincolante per il giudice, chiamato successivamente ad applicare quella norma, rappresenta, per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, un fondamentale contributo ermeneutico, che non può essere disconosciuto senza valida ragione, soprattutto quando questa abbia ricevuto obiettiva conferma da parte della successiva giurisprudenza, costituzionale o ordinaria, come è avvenuto nel caso in esame

L'interpretazione di una norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità, offerta dalla Corte Costituzionale in una sentenza dichiarativa dell’infondatezza della questione, pur non essendo vincolante per il giudice, chiamato successivamente ad applicare quella norma, rappresenta, per l'autorevolezza della fonte da cui proviene, un fondamentale contributo ermeneutico, che non può essere disconosciuto senza valida ragione, soprattutto quando questa abbia ricevuto obiettiva conferma da parte della successiva giurisprudenza, costituzionale o ordinaria, come è avvenuto nel caso in esame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27779 – La deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito

La deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27576 – In punto di criterio causale nella responsabilità civilistica, il giudizio deve essere effettuato sulla scorta, del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica ma va verificato secondo il criterio della probabilità logica, riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto

In punto di criterio causale nella responsabilità civilistica, il giudizio deve essere effettuato sulla scorta, del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica ma va verificato secondo il criterio della probabilità logica, riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27565 – Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito

Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27564 – Nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimi ed efficace, il termine di prescrizione dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo

Nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimi ed efficace, il termine di prescrizione dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27315 – I compensi professionali, dovuti ai sensi dell’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell’1.4.1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2115 cod.civ., nei casi non regolati ratione temporis dall’art. 1 c. 208 della I. 23 dicembre 2005, n. 266, al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell’assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro

I compensi professionali, dovuti ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, successivo a quello dell'1.4.1999, spettano, in conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2115 cod.civ., nei casi non regolati ratione temporis dall'art. 1 c. 208 della I. 23 dicembre 2005, n. 266, al netto degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali, della spesa dell'assicurazione Inail e della imposta IRAP gravante sulla Pubblica Amministrazione datrice di lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 12 ottobre 2021, n. 262734 – Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare non possessorio

AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 12 ottobre 2021, n. 262734 Approvazione della nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare non possessorio Art. 1 1.È approvato l’elenco di cui all’Allegato, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento, contenente la nomenclatura delle categorie merceologiche di appartenenza dei beni che possono formare oggetto di pegno [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 ottobre 2021, n. 27427 – In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene quindi una disposizione antielusiva strictu sensu, come quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicché l’avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 37-bis, pure aggiungendosi che il ricordato art. 20 T.U. Registro non esprime una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa

In tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 concerne l’oggettiva portata effettuale dei negozi e non contiene quindi una disposizione antielusiva strictu sensu, come quella del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, sicché l’avviso di liquidazione ex art. 20 non soggiace all’obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 37-bis, pure aggiungendosi che il ricordato art. 20 T.U. Registro non esprime una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa

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