Corte di Cassazione sentenza n. 17724 depositata il 31 maggio 2022
notifica – art. 140 cpc – irreperibilità cd. relativa
RILEVATO CHE
M.C.T. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (attuale Agenzia Entrate Riscossione) avverso la sentenza n. 20890/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con cui era stato accolto il ricorso avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche annualità 2009 e conseguente preavviso di fermo amministrativo;
Agenzia Entrate Riscossione si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione, la Regione Lazio è rimasta intimata;
la parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 140 c.p.c. e art. 26 DPR n. 602/1973) per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto validamente notificata la cartella esattoriale in data 11.6.2015, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per irreperibilità relativa del destinatario, senza procedere all’invio della raccomandata informativa;
1.2 la doglianza è fondata;
1.3 nelle ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, allorché il destinatario dell’atto sia temporaneamente assente dalla casa di abitazione al momento della consegna della raccomandata, il modello legale di cui al vigente 26, comma 4, c.p.c. prevede che «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune»;
1.4 a seguito dell’intervento della Consulta, che con la sentenza 258 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3, attuale comma 4, del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento <<nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile [..] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600>>, anziché <<nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600>>, questa Corte, con la sentenza n. 25079 del 2014, ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, in base al quale «in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea [e], del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall’art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
1.5 a seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (cfr. Cass. n. 14316/2011);
1.6 è stato dunque ribadito che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass. nn. 27825/2018, 9782/2018);
1.7 nel caso in esame la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell’atto, essendo incontestato l’omesso invio, da parte del messo notificatore, della raccomandata informativa del deposito degli atti presso la casa comunale, al che consegue che la notifica non poteva ritenersi perfezionata non avendo raggiunto lo scopo cui era destinata;
1.8 la CTR non si è quindi attenuta ai suddetti principi nel ritenere che il suddetto adempimento non fosse necessario ai fini del perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
2.1 va accolto anche il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione dell’art. 5 DL n. 953/1982 e succ. mod. per mancato rilievo, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della prescrizione della pretesa tributaria (tasse automobilistiche) in conseguenza della nullità della notifica esattoriale e della conseguente nullità del successivo fermo amministrativo;
2.2 la nullità della notifica della cartella, sottesa al preavviso di fermo impugnato, notificato in data 16.2.2016, ha infatti precluso l’interruzione del termine triennale di prescrizione, nel caso di tasse automobilistiche, previsto dall’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982, convertito con modificazioni, dalla L. n. 53/1983, modificato dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 2/1986, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/1986, avendo la stessa ricorrente dedotto di aver ricevuto unicamente la notifica, nel 2012, di un avviso di accertamento con relative sanzioni;
3. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente;
5. poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s’è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna delle parti intimate al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la parte resistente e la parte intimata, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
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