Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza n. 27 del 5 Aprile 2013. Obbligo di Equitalia di produrre originale della notifica e copia della Cartella di Pagamento.
Analizziamo una interessante sentenza della Commissione tributaria Provinciale di Bari emessa il 05 aprile 2013 n. 27. Infatti nella predetta sentenza ha accolto la richiesta del ricorrente di annullamento delle cartelle esattoriali per mancata produzione in giudizio delle stesse e della relata di notifica in originale da parte di Equitalia. Si tratta di un principio di rilevante importanza poiché il giudice ritenuto di attribuire al comportamento omissivo del convenuto come violazione del disposto di cui all’art. 2697 cod. civ., principio generale in tema di onere della prova.
Infatti nel caso di specie Equitalia si è limitata a produrre in giudizio soltanto “copia conforme delle relate di notifica delle cartelle di pagamento” senza provvedere alla presentazione delle stesse, né in originale, né in copia (in quest’ultimo caso, incombendo sul resistente l’onere di contestarne l’autenticità). Proprio per esigenze di corretto espletamento della procedura esecutiva Equitalia è tenuta a mostrare al contribuente sia copia della cartella esattoriale che la ricevuta di ritorno della raccomandata di notifica; circostanza che nel caso di specie non si è verificata. La cartella esattoriale è infatti considerata “l’atto alla base della procedura di riscossione del credito tributario”. Con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio degli atti su cui si fonda il diritto di credito vantato nei confronti del contribuente genera inefficacia degli stessi.
In conclusione la Commissione Tributaria Provinciale pur affermando che i sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 546/92 le parti possono produrre anche copie dei documenti, salvo il disconoscimento della controparte, e che le stesse copie siano un messo idoneo per introdurre la prova. (rif. in tal senso Cassazione sentenza n. 9773/2009). Pertanto la mancata produzione “della copia” delle cartelle e l’originale della relata di notifica, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, non consente al Concessionario di poter iniziare alcuna azione di recupero del credito mancando l’atto prodromico.
Infatti, secondo la giurisprudenza, Equitalia deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle di pagamento, poichè in mancanza di tali atti non vi è la prova del corretto espletamento della procedura esecutiva.
Tali principi, concludono i giudici della CTP, sono desumibili tra le altre anche dalla sentenza della Cassazione n. 19415 del 11 settembre 2010 in cui gli Ermellini statuiscono che se il contribuente contesta in giudizio l’omessa notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione ha l’onere di provare l’avvenuta notifica, producendo la relata di notifica e la copia della cartella.
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