La Federcasse (Federazione italiana delle Banche di credito cooperativo) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla «corretta interpretazione della norma di cui all’art. 41 del Dlgs n. 81/2008, con particolare riferimento all’obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche».
In particolare la Federcasse chiede «se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell’art. 41 del Dlgs n. 81/2008».
Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito «se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali – dato che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del Dlgs 9/4/2008, n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ailaboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori – sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (legge n. 977/1967) in particolar modo l’art. 8».
Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, ha avanzato ulteriore istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito «se, anche alla luce del Dlgs n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 977/1967 (come modificata dai Dlgs n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore”, tant’è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente “i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell’apprendistato, il lavoro a domicilio ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand’anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all’Istituto scolastico».
Riguardo agli interpelli posti questa Commissione ritiene di formulare un’unica risposta in considerazione della circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe. Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda.
Il rapporto, regolato da un’apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:
– soggetto promotore che procede all’attivazione dello stage;
– tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell’esperienza di stage;
– azienda ospitante.
La legge n. 977/1967 si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come ad esempio, l’apprendistato e il lavoro a domicilio).
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 977/1967, gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l’idoneità degli stessi all’attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l’anno. I minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
Tutto ciò premesso la Commissione
fornisce le seguenti indicazioni
Ai sensi dell’art. 2 del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al Dlgs n. 81/2008.
L’equiparazione fatta dall’art. 2 del Dlgs n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal Dlgs n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.
Al riguardo si osserva che, a norma dell’art. 41 del Dlgs n. 81/2008, l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.
Da quanto richiamato si evince che l’obbligatorietà della visita di cui all’art. 8 della legge n. 977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per «l’adolescente stagista» e «lo studente minorenne» che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
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