La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15743 del 21 giugno 2013 ha stabilito che stipulare un contratto che, seppur valido, ha come causa reale un indebito risparmio d’imposta è un’operazione che può essere bollata dal fisco come elusione fiscale. Infatti l’impresa ammessa al concordato preventivo non può cedere l’azienda in modo frazionato con accordi che, anche se regolari, possono essere contestati dall’amministrazione finanziaria come abuso del diritto.
La vicenda ha inizio con la notifica dell’avviso di liquidazione dell’ imposta complementare di registro dovuta con riferimento alla cessione di azienda industriale per la produzione di mobili da parte della cedente società Produzione M. Spa. in liquidazione, nonché in concordato preventivo.
La Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Amministrazione finanziari, evidenzia che “l’atto finale di cessione di azienda del mese di dicembre 2004 doveva essere valutato nella sua dimensione “dinamica”, e quindi non poteva essere interpretato in funzione “statica” con i negozi precedenti di cessione condizionata dell’opificio, e vendita delle merci e prodotti di magazzino, sicché tutte le varie operazioni andavano valutate come contratto a formazione progressiva, a fronte delle quali sì configurava un’ipotesi di elusione fiscale, mentre invece l’avviamento come stabilito nel prezzo dalle parti non poteva essere rideterminato in misura maggiore, secondo l’esatta formula enunciata dall’ agenzia, giacché si trattava di vendita effettuata nel corso della procedura di concordato preventivo, e quindi con la prevista omologazione del giudice delegato, potendosene semmai stabilire un valore maggiore, purché solo nell’ambito del prezzo definitivo, già stabilito dalle parti. “
La società contribuente avverso la decisione dei Giudici di appello propone ricorso inanzi la Corte Suprema basato su un unico motivo. L’Agenzia resiste e propone controricorso.
Gli Ermellini evidenziano che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il citato art. 44 del TUR, di stretta interpretazione, non è suscettibile di applicazione analogica, e che l’elencazione ivi contenuta è tassativa (ex multis, Cass. n. 6403 del 22 aprile 2003; n. 763 del 19 gennaio 2001; n. 85470 dell’11 luglio 1992). Per cui ritengono fondato il motivo che ha indotto l’Agenzia a presentare il controricorso avverso quanto stabilito dai giudici di appello. Inolte affermano che ” nelle alienazioni adottate in regime di concordato preventivo con cessione dei beni non si riscontra né la determinazione giudiziale del prezzo dell’immobile (data la natura negoziale del concordato e degli atti di cessione), né la finalità di realizzare il maggior prezzo possibile (scopo dell’istituto essendo piuttosto quello di raggiungere la maggior convenienza economica dei creditori); e ciò rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 44 del d.P.R. n. 131 del 1986, sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento delle alienazioni in esame rispetto a quelle rientranti nel suo ambito applicativo (V. pure Cass. Sentenze n. 3420 del 08/03/2002, n. 763 del 2001).”