responsabilità solidale datore lavoro e produttore per infortunio sul lavoro, cassazione sentenza n. 26247 del 2013,In tema di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26247 del 14 giugno 2013 ha statuito che la responsabilità penale dell’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore a causa del malfunzionamento del macchinario ricade sul datore di lavoro in concorso con il costruttore dell’impianto, a nulla rilevando l’osservanza puntuale delle istruzioni fornite con l’apparecchio.

Nella fattispecie la Corte Suprema  ha chiarito che il datore rimane responsabile in proprio della sicurezza dei dipendenti per cui non può confidare acriticamente nelle indicazioni provenienti dalle istruzioni del macchinario, ma deve verificare che gli impianti mantengano idonee condizioni di utilizzo.

Nel caso di specie, la pressa cui era addetto il lavoratore infortunato, azionabile unicamente mediante la contemporanea pressione di due pulsanti con le due diverse mani del lavoratore addetto, si era nell’occasione de qua inopinatamente messa in moto con la pressione di un solo pulsante, essendosi verificato un falso contatto all’interna della scatola dei cablaggi relativa al secondo pulsante; falso contatto prodottosi per effetto del riempimento di detta scatola con residui di materiale metallico rivenienti dalle lavorazioni della pressa che, messasi improvvisamente in moto, aveva provocato lo schiacciamento della mano sinistra del lavoratore.

Con sentenza della Corte d’appello, in riforma della sentenza del Tribunale, su appello della parte civile, ha condannato il datore di lavoro (in solido con la produttrice del macchinario, quale responsabile civile) al risarcimento dei danni sofferti  a seguito delle lesioni personali dallo stesso subite in qualità di lavoratore dipendente, e colpevolmente provocate dal legale rappresentante della BIMA di M. G. & C. s.n.c), in cooperazione colposa con F. C., a sua volta legale rappresentante della C. s.r.l., ditta costruttrice della macchina-pressa durante il cui uso nell’esercizio delle proprie mansioni lavorative alle dipendenze della ditta del M., si era procurato le richiamate lesioni personali.

Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, la società datore di lavoro ed del suo legale rappresentante ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi d’impugnazione.

Gli Ermellini hanno affermato che entrambi i motivi del ricorso – congiuntamente esaminati in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati. Inoltre i giudici di legittimità hanno ricordato che il “consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento ripsto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass., Sez. 4, n. 37060/2008, Rv. 241020).”