CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 giugno 2013, n. 15637

Tributi – IRPEG – Agevolazioni per il Mezzogiorno – Esenzione decennale – Requisiti

Ritenuto in fatto

1.1. La M. s.r.l. propone ricorso per cassazione (r.g.n. 11152/08) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del M. depositata il 27 febbraio 2007, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato alla contribuente il diritto alla esenzione decennale dall’IRPEG prevista dall’art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 (recante il Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e dall’art. 14 della legge n. 64 del 1986.

Il giudice a quo è pervenuto a tale conclusione considerando, da un lato, che la contribuente, sebbene costituita regolarmente in forma societaria, non aveva indicato nello statuto la volontà di porre in essere un’attività diretta alla realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, e, dall’altro, che l’effettiva esistenza di un opificio tecnicamente organizzato non era stata documentata dalla società, né accertata dall’Ufficio.

1.2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita. 2.1. La M. s.r.l. propone, poi, altro ricorso (r.g.n. 11153/08) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del M. depositata il 26 marzo 2007, indicata in epigrafe, con la quale, sulla base della precedente pronuncia che aveva negato la spettanza dell’esenzione dall’IRPEG, è stata conseguenzialmente affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente per tale imposta in relazione all’anno 1998.

2.2. L’Agenzia delle entrate neanche in questo giudizio si è costituita.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto

1.1 ricorsi, ritualmente notificati presso l’Ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate (Cass., Sez. un., n. 3118 del 2006), vanno preliminarmente riuniti per connessione, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ.

2. Con il primo motivo del ricorso n. 11152/08, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, chiedendo se, ai fini delle agevolazioni previste da detta norma, sia necessaria, come ritenuto dal giudice a quo, l’indicazione, nell’atto costitutivo della società, della volontà di porre in essere un’attività diretta alla realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori indicati nell’art. 1 del medesimo d.P.R.

Il motivo è fondato, in virtù del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale la normativa in esame non richiede tale espressa previsione nell’atto costitutivo (Cass. nn. 15391 del 2001, 8617 del 2004, 1964 del 2006).

3. Con il secondo motivo, è nuovamente denunciata la violazione del citato art. 105 del d.P.R. n. 218/78, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto necessario che l’impresa abbia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato.

Anche questo motivo è fondato, essendo parimenti costante l’orientamento di questa Corte secondo il quale, per beneficiare dell’esenzione dall’IRPEG ai sensi della norma suddetta, non è necessario (a differenza di quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del medesimo d.P.R. ai fini dell’ILOR) che l’impresa abbia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato, essendo sufficienti la costituzione in forma societaria e la novità dell’iniziativa produttiva (oltre alle sentenze citate al par. 2, v. Cass. nn. 13677 del 2004, 28330 del 2005, 5347 del 2006).

4. L’accoglimento del ricorso avverso la sentenza che ha negato il diritto concernente la sentenza che ha ritenuto la legittimità dell’avviso di accertamento dell’IRPEG per il 1998 in conseguenza di quanto statuito dalla sentenza suddetta.

5. In conclusione, i ricorsi vanno accolti, le sentenze devono essere cassate e le cause rinviate ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del M., la quale procederà a nuovo esame delle controversie, uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Riunisce al ricorso n. 11152/08 il ricorso n. 11153/08 e li accoglie. Cassa le sentenze impugnate e rinvia le cause, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del M.