La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15641 del 21 giugno 2013 ritorna sul tema del presupposto soggettivo dell’applicazione dell’Irap affermando che gli agenti di commercio e i promotori finanziari hanno diritto al rimborso dell’IRAP versata qualora riescano a dimostrare che non svolgono un’attività autonomamente organizzata.
Nel caso di specie oggetto di valutazione sono proprio i “mezzi strumentali” utilizzati (e dichiarati) dal contribuente – “esercente l’attività professionale di agente di commercio” – a non essere valutati come sufficienti, dai giudici della Cassazione, per ritenere applicabile l’imposta.
Ricordano gli Ermellini, che è da escludere l’ipotesi che “gli agenti di commercio siano ineluttabilmente compresi nel novero dei contribuenti tenuti comunque al pagamento dell’imposta”, pertanto “anche per costoro occorre verificare la sussistenza del requisito della autonoma organizzazione, costituendo, in ogni caso, onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni”.
Nella fattispecie il contribuente fornisce la prova decisiva, il quale ha “dimostrato di non disporre di un’attività economica organizzata”, nonostante il “valore dei beni strumentali ammortizzabili dichiarato” per tre anni, e “ridottosi” nell’ultimo anno a poco più di 10 milioni di lire, e nonostante le “quote di ammortamento annuali, oscillanti” tra i 4 milioni di lire e gli oltre 6 milioni di lire.
Pertanto la Corte Suprema accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore autonomo contro il silenzio rifiuto a fronte dell’istanza di rimborso IRAP dell’Agenzia delle Entrate, e confermando il convincimento del giudice d’appello, ha sostenuto che tanto l’esercizio dell’attività di agente di commercio quanto l’esercizio dell’attività di promotore finanziario sono assoggettabili all’imposta regionale sulle attività produttive unicamente qualora si tratti di attività autonomamente organizzate.
Gli Ermellini richiamano nelle motivazioni quanto statuito dalle Sezione Unite della Cassazione, con le sentenze n. 12108 e 12111 del 2009, in cui si è precisato che è da escludere che gli agenti di commercio siano ineluttabilmente compresi nel novero dei contribuenti comunque tenuti al pagamento dell’imposta, occorrendo infatti verificare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, costituendo in ogni caso onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza del predetto presupposto impositivo.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, su cui la giurisprudenza di legittimità si è più volta pronunciata, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.