Ennesima modifica alle disposizioni normative che regolano il contratto di lavoro subordinato del cosiddetto “lavoro intermittente”. La definizione di contratto di lavoro a chiamata (cosiddetto intermittente), la si desume dalla normativa di riferimento, stabilisce che è un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro, con carattere discontinuo e intermittente, allo svolgimento di una specifica mansione su chiamata del datore di lavoro, nei limiti e con le modalità previsti da specifiche disposizioni.
Nel contratto di lavoro a chiamata (cosiddetto intermittente) può essere stabilito che il lavoratore sia obbligato a garantire la propria disponibilità in presenza di chiamata da parte del datore di lavoro, nel qual caso il lavoratore, oltre al normale trattamento economico per i periodi effettivamente lavorati, percepisce un’indennità economica di disponibilità su base mensile per i periodi di inattività.
Tra gli obblighi che caratterizzano il lavoro a chiamata è previsto che, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro sia tenuto a comunicarne la durata alla Direzione territoriale del Lavoro competente a mezzo di specifiche modalità semplificate (pec, fax, sms o online, con riferimento alle quali sono intervenuti, nei mesi passati, chiarimenti ministeriali).
In base al comma 2 dell’art. 7 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 il contratto intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell’arco di tre anni solari.
Il legislatore con il predetto limite di 400 giornate lavorate in un triennio solare ha inteso evitare un utilizzo stabile di un contratto che, per sua natura, dovrebbe servire a coprire solo fabbisogni episodici. La scelta di usare un limite oggettivo ha anche lo scopo di semplificare in quanto il rispetto di un limite numerico è molto più semplice rispetto a nozioni soggettive. La nuova normativa stabilisce anche la sanzione applicabile in caso di superamento del periodo di utilizzo massimo: trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
La norma non chiarisce se il limite delle 400 giornate per triennio sia applicabile anche se il lavoratore presta la propria attività presso aziende diverse, ma questa opzione sembra doversi scartare, in quanto ciascun datore di lavoro non può essere costretto a verificare la storia lavorativa pregressa del dipendente. Tuttavia, per evitare ogni dubbio, un chiarimento normativo in sede di conversione del decreto sarebbe comunque opportuno.
Il decreto legge n. 76 del 2013 alla lettera a) del comma 2 dell’art. 7 interviene in tema delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione introdotti dalla legge Fornero. Infatti la legge n. 92/2012 aveva introdotto l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa (o di un ciclo integrato di prestazioni), prevedendo, in caso di omissione, l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore.
Il decreto stabilisce che tale sanzioni non si applicano quando dagli adempimenti di carattere contributivo assolti dall’impresa si evidenzia la volontà di non occultare la prestazione di lavoro. In altri termini, se l’azienda è in regola con i contributi, si presume che non abbia una finalità fraudolenta e quindi non scatta la sanzione.
Infine, viene prorogata l’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dalla riforma Fornero per l’utilizzo del lavoro intermittente. La legge 92/2012 prevedeva, infatti, che i contratti già in corso alla data dell’entrata in vigore della riforma (il 18 luglio 2012) avrebbero mantenuto efficacia per un anno, quindi fino al 18 luglio del 2013. Il Dl sposta questo termine al 1° gennaio 2014.
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