Rapporto solidale tra Appaltatore e Subappaltatore in materia fiscale
Come già previsto dalla legge 248/2006 art . 35, la responsabilità solidale tra Appaltatore e subappaltatore,è stata novellata dall’art. 13-ter della legge 134/2012. Infatti, anche se l’art. 35 comma 28 della legge 248/2006 è divenuto operativo solo da alcuni mesi, l’art. 13-ter legge 134/2012 ha riscritto la norma, stabilendo che per gli applti di opere e servizi l’appaltatore risponde solidalmente con il subappaltatore entro il limite dei corrispettivi dovuti.
La predetta responsabilità solidale e riferita ai mancati versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendenti, versamento Iva dovuti dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Nel contenuto della nuova normativa non vi è traccia del limite temporale della responsabilità in solido (precedente normativa era di due anni). Tuttavia la responsabilità solidale viene meno qualora l’appaltatore effettua la verifica, acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispettivo, degli adempimenti fiscali sopraindicati e scaduti alla data del versamento siano stati regolarmente eseguiti dal subappaltatore.
L’appaltaotore può legittimamente sospendere il pagamento al subappaltatore fino a quando questi non avrà prodotto la predetta documentazione.
Inoltre qualora l’appaltatore non provveda ad eseguire i predetti controlli sul rispetto degli adempimenti fiscali la normativa ha introdotto una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro ( si applica l’art. 16 della legge 689/1981 è possibile, entro 60 giorni dalla notifica della violazione, il pagamento in misura ridotta del deppio del minimo.
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