MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Circolare 20 giugno 2013, n. 25
Linee Guida esplicative sul sistema dei controlli sui Fondi Interprofessionali
A seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dai Fondi Interprofessionali, in occasione dei controlli in essere ai sensi del comma 2 dell’art. 118 della Legge 388/2000 e s.m.i., si forniscono le seguenti precisazioni, sia in conformità a quanto già stabilito dall’art.5 della Circolare n. 36/2003 sul “sistema dei controlli” e dalle “Linee Guida sul sistema dei controlli in applicazione della circolare n. 36 del 18/11/2003” che in continuità con i controlli effettuati in relazione alla fase cd. di start-up.
In primo luogo, si ribadisce che, la funzione di vigilanza del Ministero del Lavoro prevista dal comma 2 dell’art. 118 della Legge 388/2000 e s.m.i., da un lato, si esplica attraverso il controllo sull’adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo istituiti dai singoli Fondi effettuando una verifica sul sistema organizzativo e sulle procedure adottate. Dall’altro, attraverso una verifica, a campione, sui Piani/Progetti formativi finanziati dai Fondi.
Preme evidenziare che, come noto, l’attività formativa, costituisce l’esclusiva finalità istituzionale per cui vengono costituiti e autorizzati i Fondi Interprofessionali, ai sensi dell’art. 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i..
In particolare, le attività di verifica sul sistema di gestione e controllo, riguardano:
– l’organizzazione, in ordine all’adeguatezza del modello organizzativo rispetto alle attività da svolgere e alla segregazione delle funzioni nell’ambito del Fondo;
– la gestione, in cui obiettivo dell’analisi è verificare se il Fondo abbia adottato un insieme di procedure operative di attuazione, gestione e controllo idonee allo svolgimento delle attività formative ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione;
– la rendicontazione, tesa a valutare se, attraverso l’analisi delle relative procedure, il Fondo sia in grado di dimostrare una situazione veritiera e corretta delle risorse finanziarie ad esse assegnate.
Per quanto attiene le attività di verifica a campione delle attività formative realizzate, le stesse riguardano:
– l’attuazione degli interventi formativi campionati in coerenza con il Piano/Progetto formativo approvato dal Fondo;
– la rendicontazione, tesa a verificare, a campione, che le spese rendicontate nell’ambito dei Piani/Progetti formativi selezionati, rispettino i criteri di effettività, realtà, inerenza, ammissibilità, legittimità e veridicità.
Si ricorda che, come previsto dall’ultimo comma dell’art. 5 della circolare n. 36/2003, al fine di agevolare e semplificare – in un’ottica di reciproca collaborazione – le attività di verifica è necessario che i Fondi forniscano a domanda, tutti i dati riguardanti l’utilizzo delle risorse erogate secondo contenuti, formato e mezzi di trasmissione richiesti.
I Fondi sono, pertanto, gli unici destinatari dell’esercizio dell’attività di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 della Legge n. 388/2000 e s.m.i. e costituiscono i soli referenti delle attività di controllo. A tal fine, si ribadisce che, con particolare riferimento alle attività formative, i Fondi dovranno fornire tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, eventualmente reperita presso i beneficiari.