INPS – Messaggio 27 giugno 2013, n. 10406
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria destinatari delle disposizioni in materia di salvaguardia di cui all’art. 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Chiarimenti
Con riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute da prosecutori volontari interessati dalla salvaguardia di cui alla legge n. 214/2011, si precisa quanto segue.
I soggetti in questione hanno ricevuto i bollettini di pagamento fino all’ultimo trimestre in scadenza che , nel caso delle più recenti autorizzazioni definite, è marzo 2013 con possibilità di pagamento entro la fine del trimestre successivo, ovvero giugno 2013.
Com’è noto i lavoratori in parola possono a loro scelta pagare l’intero periodo indicato nei bollettini in scadenza ovvero limitarsi a pagare quello necessario al diritto a pensione. I versamenti volontari, infatti, possono essere effettuati dai lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa per:
– perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica;
– incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
L’INPS non può quindi sostituirsi al prosecutore nella scelta, limitando la richiesta di pagamento al solo periodo strettamente necessario al raggiungimento dei requisiti.
Gli interessati potranno rivolgersi alle Strutture territoriali dell’Istituto che garantiranno la consueta consulenza a coloro che manifestino la volontà di non pagare l’intero periodo e di limitare il pagamento ai soli contributi necessari per il diritto; in quest’ultimo caso la Struttura provvederà, come di consueto, alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria emettendo nuovi bollettini.
Analoga attività di consulenza potrà essere svolta da un Ente di Patronato a scelta dell’interessato.
Nell’ipotesi che il soggetto non abbia necessità di avvalersi della consulenza dell’Istituto o di un Patronato e intenda procedere al pagamento del solo periodo necessario al perfezionamento del requisito pensionistico ed inferiore a quello indicato nei bollettini inviati, potrà, modificare e stampare i bollettini MAV frazionati direttamente dal sito www.inps.it, seguendo il percorso servizi on line – Portale dei pagamenti – Versamenti Volontari.
Nell’ipotesi che il prosecutore versi contributi volontari relativi a periodi che si collocano anteriormente alla data di accesso al pensionamento, detti contributi saranno utili al calcolo della pensione aumentandone l’importo e non potranno dare luogo a rimborso.
Se invece il soggetto autorizzato ai versamenti volontari versa contribuzione volontaria relativa a periodi che si collochino temporalmente oltre la decorrenza della pensione di cui l’interessato sia divenuto titolare, l’Istituto procederà d’ufficio al rimborso della contribuzione.
Si rammenta che è esclusa la possibilità di emettere certificazioni di salvaguardia per soggetti per i quali non risulti accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011 ovvero non risulti versata tutta la contribuzione volontaria, di cui siano scaduti i termini di versamento, necessaria al raggiungimento del requisito contributivo sulla base delle norme ante legge 214/2011.
Resta salva la facoltà da parte del soggetto, scrutinato quale lavoratore cessato a seguito di accordi individuali o collettivi, di versare la contribuzione volontaria al fine di essere valutato nel plafond della categoria dei lavoratori prosecutori volontari, fermo restando la sussistenza di tutte le condizioni di legge previste per quest’ultima categoria.
Le norme che regolano la prosecuzione volontaria sono infatti assai cogenti: il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello a cui detto pagamento si riferisce e, nel caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso (art. 8 D.Lgs. 184/97).
Se i soggetti in argomento non effettuano il pagamento entro il termine perentorio stabilito dalla legge, non potranno essere ammessi nella platea dei salvaguardati.
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