Con l’articolo 9 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 la disciplina della solidarietà negli appalti continua a subire modifiche. Un altro intervento risale a pochi giorni fa, con l’approvazione del decreto 69/2013. A distanza di meno di una settimana, viene varato un ulteriore provvedimento che ritocca ulteriormente la materia.
In particolare, l’articolo 9 del provvedimento: estende le disposizioni dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 anche ai compensi e agli obblighi contributivi dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. La disciplina, come statuisce l’art. 9 del decreto legge n. 76/2013, non sono valide per i contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni; limita l’efficacia della clausola di riserva prevista dai contratti collettivi nazionali ai soli trattamenti retributivi, con esclusione di qualsiasi effetto circa i contributi previdenziali e assistenziali.
Sono fornite alcune precisazioni relativi ad alcuni aspetti significativi della solidarietà nell’appalto. L’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 prevede un’obbligazione solidale tra il committente, l’appaltatore ed eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, con riferimento alla retribuzione, comprese le quote di Tfr, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Vengono escluse dalla responsabilità solidale le sanzioni civili, per cui risponde solo colui al quale viene addebitato l’inadempimento ed è previso un meccanismo di beneficium excussionis a favore del committente.
Una delle novità più rilevanti è rappresentata dalla clausola di riserva introdotta dalla Riforma Fornero che consente ai soli contratti collettivi nazionali, di derogare al regime della solidarietà. La norma stabilisce che le clausole di riserva previste dai contratti collettivi nazionali possono stabilire deroghe alla solidarietà soltanto per i trattamenti retributivi, con esclusione dei contributi previdenziali e assicurativi.
Circa l’ambito del regime della solidarietà, l’articolo 9 ha espressamente stabilito che le disposizioni di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003 trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi. In questo senso, il legislatore ha raccolto l’indicazione già espressa dal ministero del Lavoro (circolare n. 5/2011) che estendeva la solidarietà anche ai collaboratori a progetto e agli associati in partecipazione. Infine, l’articolo 9 ha esplicitato che le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, si applicano ai contratti di appalto stipulati dalle Pa di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001; tale precisazione è in linea con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 che esclude dal proprio ambito le pubbliche amministrazioni e il relativo personale.
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