INPS – Messaggio 28 giugno 2013, n. 10432
Denuncia infortunio INAIL: utilizzo della procedura online
Tra gli obblighi del datore di lavoro prevenzionale ex D.lgs. 81/2008 rientra quello di comunicare all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti o assimilati (art. 18, co. 1, lett. r del D.lgs. 81), indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti per l’indennizzo.
Ai sensi del DPR 1124/65, l’obbligo sussiste qualora la prognosi sia di almeno quattro giorni (i “tre giorni” di cui all’art. 53, infatti, non includono, a mente della stessa disposizione, quello dell’evento); la denuncia dell’infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.
In ordine alle modalità per far luogo alla predetta comunicazione all’INAIL, il DPCM 22 luglio 2011 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio debba essere trasmessa esclusivamente in via telematica. A tal fine, l’Istituto ha definito, in collaborazione con l’INAIL, un sistema di autenticazione federato che consente all’INPS di autorizzare i propri dipendenti attraverso la piattaforma di Identity Management (IDM).
In linea con l’attuale assetto delle competenze, i Direttori di sede, quali datori di lavoro prevenzionali (Det. Comm. n. 89 del 2010 e Det. Pres. nn. 84 e 144 del 2012), possono dunque autorizzare se stessi, o un proprio delegato, ad effettuare le comunicazioni in questione.
Seguono le istruzioni operative per la concessione delle autorizzazioni e l’accesso al servizio.
a) Concessione delle autorizzazioni
I Direttori di sede ed i loro delegati IDM possono gestire le autorizzazioni di accesso al servizio in oggetto utilizzando le funzioni di Gestione Profili Intranet del sistema IDM. Per consentire l’accesso al servizio si dovrà assegnare un nuovo profilo autorizzativo, selezionando il processo “Accesso ai servizi INAIL”, l’applicazione “Denuncia di infortunio” ed il ruolo “Operatore“. Tali autorizzazioni saranno immediatamente attive.
Per le strutture ex INPDAP (non ancora integrate), i Direttori di Sede richiederanno le autorizzazioni di accesso al servizio a GestioneUtenzeProcedure@inpdap.gov.it con le consuete modalità.
b) Accesso al servizio
L’accesso federato al servizio “Denuncia di infortunio” del portale web INAIL va effettuato direttamente dalla Intranet INPS, seguendo il percorso intranet.inps.it > Servizi > Accesso servizi Enti esterni > Denuncia di infortunio.
Per le strutture ex INPDAP (non ancora integrate), l’accesso avviene dall’area riservata della intranet INPDAP (intranet.inpdap.it), selezionando Autenticazioni > SIN > Servizi INPS > Denuncia di infortunio.
Una volta effettuato l’accesso sul portale INAIL, sarà necessario selezionare: Servizi on line (nella colonna destra del portale) > Clicca per accedere ai Servizi online (link al centro della pagina) > Denunce (colonna di sinistra) > Denuncia/comunicazione di infortunio > Nuova denuncia on line.
Nelle maschere successive, fare riferimento ai seguenti codici, come da messaggio Hermes n. 17495 del 29/10/2012:
P.A.T. | TARIFFA | PROFILO |
65396121 | 0722 | TUTTI I PROFILI TRANNE I SUCCESSIVI |
65357701 | 0723 | ISPETTORI DI VIGILANZA |
65312816 | 0721 | PORTIERI AUTISTI TECNICI / PROFESSIONISTI TECNICI |
92833471 | 0311 | SANITARI / MEDICI |
Al termine della compilazione, il sistema fornirà un numero identificativo, da riportare sul registro degli infortuni al fine di comprovare l’avvenuta comunicazione, e renderà disponibili i seguenti documenti: a) ricevuta di invio; b) modulo compilato per il datore di lavoro; c) copia per l’Autorità di Pubblica sicurezza (“Modulo P.S.).
Il sistema sarà attivo a partire dal 1° luglio 2013.
Per ogni approfondimento, si rinvia al manuale utente (versione 1.2, disponibile sul sito www.inail.it nella sezione denunce infortuni), che ad ogni buon fine si allega in copia al presente messaggio.
Resta ferma la validità delle disposizioni impartite in materia con la circolare n. 152 del 12 giugno 1991 e con i messaggi n. 34680 del 28 ottobre 2004, n. 13253 del 9 giugno 2009, n. 17495 del 29/10/2012.
Allegato
manuale versione 1.2
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