DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2013

Modalità di deposito delle domande per via telematica di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità

Art. 1

1. Il deposito delle domande per via telematica connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d’impresa, nonché ai titoli di proprietà concessi, deve essere effettuato mediante il collegamento al sito internet indicato dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto di cui all’art. 2.

Art. 2

1. I criteri e le modalità per l’effettuazione del deposito di cui all’art. 1 sono fissati con decreto del Direttore della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3

1. Il deposito delle domande in formato cartaceo, al quale si continua ad applicare la normativa vigente, deve essere effettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all’art. 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. L’ufficio ricevente il deposito in formato cartaceo provvede alla trasformazione della documentazione in formato elettronico, nel rispetto delle norme vigenti, secondo quanto disposto dal decreto direttoriale di cui all’art. 2.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale di cui all’art. 2.

A decorrere dalla medesima data sono abrogati il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 aprile del 2006 e il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 24 ottobre 2008.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 luglio 2013, n. 153.