CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 maggio 2013, n. 13296
Tributi – TARSU – Rimborso – Denuncia di cessazione dell’occupazione – Dichiarazione tardiva – Efficacia – Condizioni – Cessazione dell’occupazione o pagamento del nuovo occupante – Prova del precedente occupante – Art. 64, co. 4, D.Lgs. n. 507/1993 – Efficacia dall’anno successivo – Individuazione – Anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva – Esclusione – Efficacia dall’anno successivo alla cessazione dell’occupazione
Ritenuto in fatto
1. M.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità della cartella di pagamento, notificatale nel 2001 dal Comune di Sant’EIpidio a Mare, a titolo di tassa per Io smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1998, 1999 e 2000.
Il giudice d’appello ha ritenuto, preliminarmente, che l’omessa impugnazione dell’avviso di accertamento concernente l’anno 1997 non rende inammissibile il ricorso, anche per motivi di merito, avverso la cartella relativa agli anni successivi, non preceduta da avvisi di accertamento. Nel merito ha affermato che, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del d.Igs. n. 507 del 1993, la denuncia di cessazione dell’occupazione dei locali, presentata dalla M. nel dicembre 2000 per essere stati gli stessi locati a terzi sin dal 1996, ha efficacia solo per gli anni successivi alla denuncia e non anche per quelli precedenti, oggetto del giudizio.
2. Il Comune di Sant’EIpidio a Mare resiste con controricorso e propone anche ricorso incidentale.
Considerato in diritto
1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso principale, la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 64, comma 4, e 75, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993.
Premesso di aver presentato al Comune, con atto datato 12 dicembre 2000 e ricevuto il 19, una denuncia di cessazione, con decorrenza dal 1996, dell’occupazione (e detenzione) dell’immobile oggetto di imposizione, per essere stato concesso in locazione sin da quell’anno, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice a quo, in contrasto con le citate disposizioni, ha ritenuto che la denuncia tardiva di cessazione dell’occupazione – come quella da lei presentata – ha efficacia solo per le annualità d’imposta successive alla denuncia stessa, anziché (anche) per quelle successive alla cessazione, pur se anteriori alla denuncia (appunto tardiva).
Formula, pertanto, il quesito “se gli effetti della denuncia tardiva di cessazione dell’occupazione presentata dalla sig.ra M. il 12-19 dicembre 2000 – ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 75, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – riguardino tutte le annualità successive (1998, 1999, 2000) a quella di cessazione dell’occupazione (1996)”.
2.2. II ricorso è fondato.
L’art. 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, sotto la rubrica “inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione”, premesso che la tassa in esame “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria” (comma 1), stabilisce, per quanto qui interessa, al comma 3, che “la cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata”; e, al comma 4, che “in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio”.
Il successivo art. 75, attinente ai “rimborsi” (poi abrogato dall’art. 1 della legge n. 296 del 2006), prevedeva, al comma 2, che “lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell’articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall’ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo”.
Ritiene il Collegio che la normativa riportata, e in particolare il comma 4 dell’art. 64, debba essere intesa nel senso che, pur in caso dì omissione della presentazione della denuncia di cessazione nell’anno in cui questa è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello in cui tale evento si è verificato, qualora; a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre il termine di sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, comma 2) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’occupazione o la detenzione; b) oppure, anche a prescindere dalla produzione della denuncia tardiva, risulti che la tassa è stata assolta dal soggetto che è subentrato, a seguito di denuncia o di iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico.
In sostanza, nel rispetto del presupposto impositivo della tassa, è consentito al soggetto che ha omesso di presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè nell’anno stesso in cui essa si è verificata) di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell’iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall’effettivo nuovo occupante o detentore. In un caso e nell’altro, come già detto e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l’esonero dal tributo, come si evince chiaramente dalla lettera e dalla ratio della disciplina, ha effetto dall’anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione (e non già dall’anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva), ferma rimanendo la debenza della tassa per l’intero anno in cui è avvenuta la cessazione, restando ovviamente esclusa l’applicabilità del sopra citato comma 3 dell’art. 64, che prevede, ma solo in caso di denuncia tempestiva, “l’abbuono” del tributo a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione della stessa.
3.1. Con il ricorso incidentale, il Comune di Sant’Elpidio a Mare denuncia la violazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507 del 1993 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, formulando un duplice quesito: a) se “la denuncia agli effetti TARSU è a forma libera o deve rivestire la forma e la sostanza richieste dall’art. 70 d.lgs. n. 507/93”; b) se “in presenza di avviso di accertamento TARSU non opposto relativo ad una annualità della tassa è onere del Comune provvedere per gli anni successivi ad ulteriori avvisi di accertamento o è sufficiente la indicazione contenuta nell’avviso di accertamento non opposto che il Comune provvedere alla iscrizione a ruolo anche per gli anni successivi in difetto di denuncia di variazione da parte del contribuente”, e se “la impugnazione della cartella esattoriale in sede di contenzioso tributario può essere fatta estendendo la contestazione alla pretesa tributaria in presenza di un avviso di accertamento TARSU che liquida l’imposta dovuta per una annualità ma comunica contemporaneamente al contribuente che per le successive il Comune provvedere in modo identico in difetto di denuncia di variazione”.
3.2. La prima censura è inammissibile per evidente genericità del quesito di diritto, privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta. Peraltro, sulla base di quanto risulta dalla sentenza impugnata, la questione della validità formale della denuncia presentata dalla contribuente non è stata oggetto del thema decidendum ed è quindi nuova.
La seconda doglianza è infondata.
Pur a voler ritenere che nella fattispecie ricorressero i requisiti di fatto per l’emissione della cartella esattoriale senza previo avviso di accertamento in applicazione dei principio secondo il quale l’art. 72 del d.lgs, 15 novembre 1993, n. 507, non prevede alcun accertamento annuale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, ma dispone che la stessa, in mancanza di una denuncia di variazioni da parte del contribuente o di notifica di rettifiche da parte dell’ente locale, viene liquidata dai comuni sulla base dei ruoli dell’anno precedente (tra le altre, Cass. nn. 7951 del 2002, 17602 e 23582 del 2009, 16713 del 2010), è in ogni caso decisivo osservare che, sulla base della stessa giurisprudenza citata, in tali ipotesi la cartella costituisce il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell’ente per l’annualità di riferimento (autonoma dalle altre), con conseguente diritto del contribuente – che non può essere soggetto a limitazioni – a proporre ricorso avverso la cartella stessa anche per ragioni inerenti alla legittimità della pretesa tributaria.
4. In conclusione, deve essere accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto enunciato al par. 2.2, oltre a provvedere al regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche.
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