COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Palermo sentenza n. 1838  del 5 maggio 2015

TRIBUTI – IVA – RIMBORSO – SOGGETTI COLPITI DAL SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990 PROVINCE DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA – CONDONO – ART. 9, COMMA 17, DELLA LEGGE N. 289 DEL 2002

Con sentenza n. 244/01/11 del 29.03.2011, depositata il 08.04.2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da (…), quale legale rappresentante dello Studio associato (…), con sede in (…) dichiarava spettarsi al medesimo il rimborso della somma di £ 10.443,00, pari ad € 5.992,45, per imposta I.V.A. versata negli anni 1990, 1991 e 1992, oltre interessi legali dalla data di presentazione della istanza di rimborso e compensava tra le parti le spese di giudizio.

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto del ricorso del contribuente, con le spese, ritenendo non applicabile alla fattispecie la norma agevolativa di cui all’ art. 9, comma 17 Lg. 289/2002, per trattarsi di rapporto esaurito, una volta versato dal contribuente quanto dovuto per la sopradetta imposta I.v.a. per gli anni 1990, 1991 e 1992, sicché non poteva spettarsi al medesimo il diritto ad una riduzione della suddetta imposta nella misura del 90%, quale prevista dalla sopradetta norma per i cittadini residenti in uno dei comuni della provincia di Ragusa, Siracusa e Catania colpiti dall’evento sismico dell’anno 1990, norma, a parere dell’Ufficio, dettata unicamente a favore dei soggetti che non avevano ancora pagato quanto dovuto a titolo di imposta.

L’appellato, richiamando i principi in materia sanciti dalla Suprema Corte ed applicati dal primo giudice, ha chiesto il rigetto dell’appello la conferma della sentenza impugnata, con le spese.

L’appello è infondato ed invero, come, anche di recente precisato dalla Suprema Corte, dovendosi riconoscere all’intervento normativo previsto dall’art. 9, comma 17, L. 289/2002, “carattere di jus superveniens favorevole al contribuente tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post.” (Cass.civ., Sez.VI, 12.06.2012, n. 9577), la cennata norma si applica anche in favore di chi, soggetto residente o con sede in uno dei comuni sopradetti al momento dell’evento sismico, abbia già versato la imposta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con conseguente diritto al rimborso del 90% di quanto versato a detto titolo.

Tale è la ipotesi di specie.

L’appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza del giudice di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza impugnata, Condanna I’ Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ragusa, al rimborso, in favore dell’appellato contribuente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 600,00 oltre I.v.a. e Cassa previdenza.