DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 2013, n. 79
Regolamento recante «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquicoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa»
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di rilascio e rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) impianto di acquacoltura in mare posto ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa: l’impianto di acquacoltura collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata oltre un chilometro dalla costa;
b) Direzione Generale: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura;
c) Regione: Regione territorialmente competente in base al luogo ove si colloca l’impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti collocati su aree di confine di competenza di più Regioni, si considera Regione territorialmente competente quella dove l’impianto è collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata;
d) Compartimento marittimo: Compartimento marittimo territorialmente competente in base al luogo ove si colloca l’impianto di acquacoltura a mare. In caso di impianti collocati su aree di confine di competenza di più Compartimenti, si considera territorialmente competente quella dove l’impianto è collocato in misura prevalente in relazione alla superficie interessata.
Art. 3
Rilascio dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa è rilasciata dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, su proposta motivata del Capo del Compartimento marittimo.
2. L’interessato che intenda richiedere il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, presenta istanza alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
3. La Direzione Generale trasmette l’istanza al Capo del Compartimento marittimo, il quale svolge l’istruttoria convocando apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 legge 241/1990 per l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o autorizzazioni o assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni competenti finalizzate al rilascio della concessione demaniale ad uso acquacoltura.
4. Ultimata l’istruttoria entro il termine di novanta giorni dall’avvio dei lavori della conferenza di servizi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 14-ter, comma 3 legge 241/1990, il Capo del Compartimento trasmette gli atti alla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, corredati da proposta motivata di provvedimento di autorizzazione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 4, comma 8 del decreto legislastivo n. 4/2012, ovvero di diniego dell’esercizio dell’attività di acquacoltura, previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990.
5. La Direzione Generale, sulla base della proposta di cui al comma precedente, adotta il provvedimento di concessione demaniale marittima e di autorizzazione all’esercizio dell’attività di acquacoltura, ovvero provvedimento motivato di diniego.
6. Il provvedimento finale è adottato entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 14-ter della legge 241/1990.
Art. 4
Criteri
1. Le autorizzazioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell’ambiente e degli interessi pubblici connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere, anche al fine di realizzare gli obiettivi della politica marittima integrata e ridurre le conflittualità tra i diversi soggetti operanti in mare, in conformità agli atti di pianificazione adottati a livello locale e nazionale finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine.
2. Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento, in caso di istanze concorrenti è data preferenza a richieste per la realizzazione di impianti che:
– prevedano l’integrazione della filiera produttiva e l’impiego di moderne tecnologie di allevamento;
– garantiscano la sostenibilità ambientale economica e sociale della produzione;
– incentivino il ruolo multifunzionale dell’impresa di acquacoltura.
Art. 5
Rinnovo
1. Il procedimento descritto agli articoli precedenti è applicato anche per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio di acquacoltura per gli impianti in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.
Art. 6
Disposizioni attuative
1. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura sono definite le modalità di presentazione delle istanze, la modulistica da impiegare ed altre norme procedurali di dettaglio.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 3 luglio 2013, n. 154.