Rese disponibili le istruzioni e procedure per comunicare i dati anagrafici e professionali dei revisori legali e delle società di revisione al nuovo registro tenuto dal MEF. ul sito del Ministero delle Finanze www.revisionelegale.mef.gov.it è stata pubblicata la Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013 (pubblicata il 25 giugno 2013) che detta le modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell’ambito dell’attività della revisione legale.
Il citato provvedimento, emesso in base a quanto indicato dall’art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, avvia la fase di “prima formazione del Registro” attraverso cui i soggetti (sia persone fisiche che società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare:
– le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro,
– le informazioni strumentali,
– l’opzione per l’elenco dei revisori attivi o per l’iscrizione nella sezione “inattivi”.
Le informazioni del Registro dovranno essere aggiornate e integrate esclusivamente attraverso il canale telematicamente accedendo nell’apposita Area riservata del nuovo “portale” della revisione legale, accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale. Infatti, l’art. 16 del D.M. n. 145/2012 dispone che i revisori legali e le società di revisione che saranno iscritti nel Registro dei revisori legali nel corso del periodo di “prima formazione” e successivamente a tale periodo, sono tenuti ad accreditarsi alla sezione “Area Riservata” per aggiornare il proprio contenuto informativo e le informazioni strumentali necessarie alla tenuta del registro. La citata Determina disciplina la procedura di accreditamento all’area riservata del portale nel rispetto dei principi di integrità dell’informazione, sicurezza delle comunicazioni e riservatezza dei dati personali.
Nello specifico, tutti i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti a comunicare le informazioni previste attraverso le modalità sopra descritte. Innanzitutto è necessario verificare l’iscrizione al Registro revisori legali sul sito:
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/
Infatti, nell’ipotesi in cui il proprio codice fiscale/partita Iva non risulta corretto prima di procedere all’accreditamento è necessario inviare segnalazione all’indirizzo PEC registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it con oggetto “Anomalia codice fiscale o partita IVA”, allegando copia immagine di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale/certificato di attribuzione della partita IVA.
Avvenuta tale verifica, si può procedere alla comunicazione e l’aggiornamento delle seguenti informazioni:
– per le persone fisiche: dati anagrafici, dati di indirizzo tra i quali quello dove il revisore svolge la propria attività, recapito telefonico, casella di posta elettronica, eventuali iscrizioni in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell’Unione europea o in Paesi terzi;
– per le società di revisione: legale rappresentante, indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia, riferimenti per contattare la società, nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali dei soci o amministratori della società di revisione ed altri revisori legali che svolgono attività per conto della società.
Inoltre, bisogna tener conto delle “informazioni strumentali” necessarie alla tenuta del Registro dei revisori legali ovvero degli incarichi di revisione legale in essere, della durata e dei corrispettivi pattuiti degli stessi e successivamente ogni variazione relativa agli incarichi (nuovi incarichi, cessazioni e subentri);
Riguardo la “Sezione attivi/inattivi”, tutti i revisori legali, precedentemente iscritti al Registro dei revisori contabili, sono stati collocati nell’elenco dei revisori attivi mentre coloro che intendono transitare nella sezione “inattivi” devono esplicitamente indicare tale volontà.
Come effettuare la comunicazione e l’aggiornamento delle informazioni
Gli iscritti nel registro per accedere alla propria “Area Riservata” devono accreditarsi sul sito secondo le modalità illustrate in una apposita guida operativa. In merito all’accreditamento:
– le società di revisione già iscritte nel Registro dei revisori legali che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, riceveranno su tale casella, entro 5 giorni lavorativi dall’emanazione del presente provvedimento, le indicazioni necessarie per accedere alla propria area riservata.
– i revisori legali iscritti nel Registro che hanno comunicato in precedenza il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, possono procedere con la modalità di accreditamento definito “self-service” che implica il rilascio in tempo reale delle credenziali di accesso. Nell’ipotesi, di precedente mancata comunicazione di un indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) è possibile procedere con la modalità di accreditamento definita “tramite moduli”, in cui solo la prima parte del pin viene rilasciata in tempo reale e l’invio della seconda parte del pin avviene con trasmissione postale.