La rateizzazione del debito con Equitalia non pregiudica all’azienda la partecipazione alle gare di Appalti pubblici, regolarizzazione fiscale e rateizzazione debiti tributari - Consiglio di Stato sentenza n. 15 del 2013appalti pubblici a condizione che al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara la richiesta di pagamento a rate deve essere stata accettata.

 Con la sentenza n. 15 del 05 giugno 2013  il Consiglio di Stato ha statuito che l’imprenditore può concorrere alle gare di appalti pubblici anche se ha un debito con il fisco, qualora abbia ottenuto la rateizzazione. La richiesta di rateizzazione deve però essere stata accolta dall’amministrazione finanziaria prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

In particolare, il Consiglio di Stato, con l’Adunanza Plenaria conferma che l’adesione all’orientamento più rigoroso non è scalfito, ai fini che in questa sede rilevano, dalla novella normativa introdotta dall’art. 1, comma 5, del decreto legge n. 16/2012, secondo cui “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili”.
Infatti, la presentazione di un’istanza di ripartizione del debito in rate, dando la stura ad un meccanismo volto alla produzione di un fenomeno novativo, non incide, alla luce della disciplina tributaria e della normativa civilistica, sulla sussistenza dei suddetti requisiti del credito nelle more della definizione della procedura.
D’altra parte, il principio affermato è confermato dal tenore dei lavori preparatori del D.L. sulle semplificazioni fiscali.

L’articolo 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 esclude dalla possibilità di partecipare all’affidamento di appalti pubblici o di subappalti coloro che hanno commesso violazioni gravi, accertate in via definitivain merito al pagamento di imposte e tasse.

Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, l’impresa può considerarsi in regola col fisco anche quando – prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara – abbia visto accogliere da Equitalia una propria istanza di rateizzazione o di dilazione del debito tributario ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 29.09.1973.

Sarà quindi in regola con il fisco unicamente il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione. Invece la sola presentazione dell’istanza di rateazione o dilazione di pagamento non attesta la regolarità fiscale dell’azienda e pertanto non consente di partecipare alle gare d’appalto.