CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 luglio 2013, n. 28507

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Bancarotta – Dissipazione di beni strumentali – Cessione di beni a prezzi bassissimi – Responsabilità dell’imprenditore – Configurazione di bancarotta fraudolenta

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione, personalmente, M. V. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 17 maggio 2011 con la quale è stata riformata la sentenza di primo grado mediante declaratoria di prescrizione dell’imputazione di bancarotta semplice relativa alla tenuta delle scritture contabili e, per quanto qui di interesse, è stata invece confermata la condanna inflitta in primo grado (nel 2008) in relazione alle imputazioni sub A) e B), relative alla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di somme di danaro e di beni Inventariati nonché per dissipazione di beni strumentali, venduti a prezzo vile: condotta contestata con riferimento ai fallimento della società Univer M. Srl, dichiarato con sentenza del 19 aprile 1999, e con l’aggravante speciale del danno di rilevante gravità, oltre a quella della commissione di più fatti di bancarotta.

L’imputato, ritenuto anche In appello non meritevole di attenuanti, ha visto ridurre la pena da cinque a quattro anni di reclusione, per effetto della dichiarata prescrizione.

Deduce

1) il vizio di motivazione con riferimento all’addebito di bancarotta per distrazione di cui al capo A). Ribadisce quanto già evidenziato nel motivi d’appello senza che, a suo parere, il giudice di secondo grado abbia replicato In maniera congrua: e cioè che la bancarotta per distrazione era stata meramente ipotizzata in ragione della presenza in cassa di somme per circa 2 miliardi di lire, palesemente incongruente rispetto all’effettivo volume d’affari della società. Si doveva considerare tale somma, pure contabilizzata, il frutto di una appostatone meramente cartacea, vanamente segnalata dalla difesa ed invece negata dalla Corte d’appello con argomentazioni non solo apparenti ma, oltre a ciò, in contrasto con l’originarla impostazione dell’accusa che aveva attribuito, alle scritture contabili, un connotato di irregolarità talmente significativo da avere comportato la contestazione pure del reato di bancarotta fraudolenta documentale;

2) il vizio della motivazione con riferimento all’addebito di bancarotta fraudolenta per dissipazione di cui al capo B).

Era stata ingiustamente per pretermessa la tesi della difesa secondo cui la vendita dei beni aziendali alla P. S.r.l. di Reggio Emilia poteva al più integrare un’ipotesi di bancarotta semplice al sensi dell’articolo 217, comma uno, numero due legge fallimentare.

Il giudice dell’appello, in particolare, aveva omesso di considerare una prova già acquisita e citata della sentenza di primo grado, così incorrendo in un travisamento della prova stessa: e cioè quella, costituita dalla deposizione dell’ufficiale della Guardia di Finanza che aveva proceduto agli accertamenti, dalla quale si desumeva che la società P. aveva realmente acquistato il materiale della fallenda, essendo II suo oggetto sociale quello di raccogliere beni logori al fine di rottamarli, e avendo poi proceduto a tanto.

La Corte d’appello aveva poi fondato il suo ragionamento su un’ulteriore dato erroneo rappresentato dalia considerazione che i beni dissipati non avrebbero avuto natura deperibile. Invece si trattava proprio di beni con tale qualità, quali sono i trapani, le frese o le smerigliatrici;

3) il vizio di motivazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche.

Questa era stata argomentata alla luce del buon comportamento imprenditoriale dell’imputato che, per lungo tempo, aveva gestito con risultati ottimi l’impresa poi rimasta vittima della negativa congiuntura economica.

E Invece la Corte d’appello, trascurando del tutto tale tema, aveva fondato la propria decisione su fatti diversi, quali la condanna riportata dall’Imputato dopo la consumazione del reato in esame: così incorrendo nel vizio di motivazione ,che la giurisprudenza di legittimità rileva con riferimento alla risposta che II giudice è tenuto a dare, sugli argomenti addotti dalla difesa a sostegno della domanda di attenuanti (Cassazione sentenza numero 46 514 del 2009).

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La Corte d’appello, nella sentenza impugnata ha ritenuto motivato l’addebito di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme prelevate dalla cassa senza giustificazione, partendo dalia argomentata affermazione che la effettiva presenza di quelle somme nelle casse della società doveva ritenersi comprovata da una serie di rilievi, qua» la dimostrata regolare tenuta delle scritture contabili, con la sola eccezione della movimentazione di due singoli e non rilevanti beni: una contabilità che, proprio per tale sua caratteristica di complessiva attendibilità si era sottratta – sin dalla fase dell’esercizio dell’azione penale alla contestazione del più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale, rifluendo nella meno grave contestazione di incompletezza delle scritture contabili medesime , costituente bancarotta semplice e per tale ragione già dichiarata prescritta.

In secondo luogo il giudice dell’appello ha posto in evidenza come le annotazioni in questione riflettessero 1) fatto, rimasto accertato dal curatore, che la società era stata operativa fino ad epoca prossima al fallimento, aveva prodotto un movimento di affari elevato nel corso degli anni (circa 4 miliardi e mezzo di lire tra il 1997 e il 1998) ed aveva regolarmente acquisito in cassa somme cospicue. Per tale ragione il giudice di secondo grado ha qualificato come generiche e indimostrate le affermazioni della difesa a proposito della possibile non rispondenza al vero delle appostazioni contabilizzate e una simile valutazione. In sé del tutto plausibile e logica oltreché sostenuta dalle menzionate circostanze di fatto, risulta oggi denunciata, dunque del tutto infondatamente, di manifesta illogicità.

Lo stesso giudizio deve esprimersi con riferimento alla motivazione esibita in sentenza a proposito dell’addebito di bancarotta per dissipazione del beni strumentali.

Invero è da ritenere infondata la tesi della difesa a proposito del travisamento della prova in cui la Corte territoriale sarebbe Incorsa ignorando l’accertamento della Guardia di Finanza, a proposito della effettività della vendita dei beni strumentali alla società P..

La motivazione prodotta nella sentenza impugnata non si basa affatto sulla affermazione del contrario ma muove proprio dal rilievo della vendita alla società P. per inferire, dal rilievo della somma modesta ricavata, la prova della dissipazione dei beni ceduti a un prezzo talmente basso da comportare un depauperamento ingiustificato per gli interessi patrimoniali dei creditori della fallenda.

Al riguardo, il giudice di secondo grado ha ugualmente fornito una motivazione plausibile che, per tale suo connotato ed a prescindere dalla sua possibile opinabilità da parte della difesa, si sottrae all’ulteriore sindacato del giudice di legittimità.

Ha infatti osservato che si trattava di beni numerosi e di cospicui consistenza e valore, ceduti in blocco per la rottamazione pure in assenza di allegazioni di sorta sulla loro riduzione a rottami ed anzi dopo che essi erano stati usati per la normale operatività, sino a pochi giorni prima dei fallimento, dando così dimostrazione della loro efficacia e di una speculare ingiustificatezza della loro veloce dismissione.

Versato in fatto e quindi non ricevibile è infine l’argomento relativo alla presunta natura deperibile del materiale ceduto per la rottamazione, tenuto conto che tale natura viene rivendicata dalla difesa senza che risulti che la stessa allegazione è stata sottoposta al giudice del merito, la cui contraria affermazione appare dunque costituire un accertamento, in sé non ulteriormente sindacabile. E ciò tanto più ove si consideri che anche la nozione di deperibilità viene evocata dalla difesa in termini eccessivamente generici, senza che si tenga conto che essa può afferire – come nei caso di un trapano o di una smerigliatrice- all’accessorio di un bene e non al bene stesso.

infine deve giudicarsi infondato anche l’ultimo motivo di ricorso riguardo al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte d’appello, a sostegno di tale decisione ha dimostrato di avere preso in considerazione gli argomenti segnalati dalla difesa e segnatamente il comportamento tenuto dall’imputato prima del fallimento, avendolo però giudicato minusvalente – nel ricorso al criteri dettati dall’articolo 133 c.p. – rispetto ad altre circostanze di fatto (condanna per reati della stessa specie o di analoga indole commessi in epoca successiva Reputate ben più significative in senso negativo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese dei procedimento.