CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 luglio 2013, n. 16695
Tributi – Imposte indirette – IVA – Vendita sottocosto – Contestabilità dell’operazioni antieconomica – Impresa in crisi – Non sussiste
Svolgimento del processo
A seguito di un controllo effettuato dall’ufficio provinciale IVA di Palermo in occasione della dichiarazione di fallimento della società R. di R.G. e C. snc, l’Agenzia delle Entrate procedeva alla notifica di avviso di rettifica della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 1994 in relazione ad un debito d’imposta Iva di lire 82.000.000 circa.
L’Ufficio riteneva esistente in via presuntiva ex art. 54 comma 2 DPR 633/72 maggiori corrispettivi percepiti dalla società in quanto la vendita dei prodotti era avvenuta a prezzo inferiore al costo di produzione.
La società R. di R.G. e C. snc presentava ricorso avverso l’avviso di rettifica alla Commissione Tributaria provinciale di Palermo la quale accoglieva in parte il ricorso e riduceva il maggior volume di affari, sostituendo al costo di produzione il costo del venduto al netto dì oneri e spese sostenuti dalla società .
Su ricorso in appello proposto dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza nr.45/23/05 depositata in data 9/3/2006, riformava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilia ha proposto ricorso per cassazione la società con tre motivi ed ha replicato l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente società R. di R.G. e C. snc lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.54 comma 2 DPR 633/1972 ed art. 2729 c.c. in riferimento all’art. 360 n.3 cpc in quanto la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento dell’Ufficio basato su un’unica presunzione e non su una pluralità di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 n.5 cpc in quanto la CTR ha ritenuto legittimo l’accertamento dell’ Agenzia delle Entrate senza considerare che l’antieconomicità dell’attività svolta trova la sua ragione e giustificazione proprio nella crisi dell’ impresa che ha generato la dichiarazione di fallimento.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente società R. di R.G. e C., snc lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.57 e 59 D.L.gs 31/12/1992 nr. 546 ed omessa motivazione sul punto in riferimento all’art. 360 n.4 e 5 cpc, in quanto la CTR non ha ritenuto, né ha motivato sul punto, che i maggiori corrispettivi non fatturati non erano operazioni imponibili in quanto la società era esportatore abituale che vendeva i propri prodotti quasi esclusivamente all’estero.
Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con assorbimento dei restanti motivi. Infatti, premesso che in tema di valutazione della prova presuntiva è stato affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 6849 del 20/03/2009): “In tema di accertamento dell’IVA, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per presumere l’esistenza di ricavi superiori a quelli contabilizzati ed assoggettati ad imposta non bastano semplici indizi, ma occorrono circostanze gravi, precise e concordanti così come, presunzioni semplici, dispone l’art. 2729 cod. civ.”, nel caso in esame appare del tutto condivisibile l’orientamento della Corte secondo il quale in caso dì fallimento ” altro è il prezzo che si può ricavare da un bene quando esso è immesso nel circuito di una impresa in attività, ed altro è il prezzo dello stesso bene quando deve essere realizzato in un vendita fallimentare.” (Cass. V sez. nr. 14580/2001)
Per quanto sopra deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e cassata la sentenza con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso quanto al secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia anche per le spese.
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