La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17005 del 09 luglio 2013 interviene in tema di accertamento induttivo affermano che l’Ufficio Finanziario può accertare induttivamente il reddito d’impresa, avvalendosi dei verbali redatti dalla Guardia Finanza in occasione di una verifica fiscale presso un cliente della società.
L’Agenzia delle Entrate, nel proporre ricorso per la cassazione della sentenza dei giudici di appello, ha lamentato l’erroneità della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale, ritenendo fondata l’opposizione del contribuente, ha annullato un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF, inerenti all’anno d’imposta 1999.
Secondo i giudici tributari regionali, l’Agenzia aveva presunto un maggior reddito in capo al ricorrente su altra presunzione, costituita da contabilità “in nero” riscontrata dalle Fiamme Gialle, la “doppia presunzione” operata dal Fisco non è “consentita”. E ciò conduce, in questa ottica, a considerare illegittimo l’“avviso di accertamento” ‘firmato’ dall’Agenzia delle Entrate.
Gli Ermellini, nell’ accogliere il ricorso presentato dell’Agenzia delle Entrate, hanno affermato che, sulla scorta del principio in base al quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’articolo 39, comma primo, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973 “consente di procedere alla rettifica del reddito anche quando l’incompletezza della dichiarazione risulta dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti. In tal caso, l’esistenza di attività non dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, con conseguente inversione dell’onere della prova, come nella specie, spettando al contribuente dimostrare – persino anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette – l’infondatezza della pretesa fiscale” (dello stesso avviso Cass. sentenza n. 28342/05).
I giudici di legittimità continuando nelle motivazioni dell’ordinanza hanno precisato che in tema di IVA gli accertamenti condotti ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore. Ciò autorizza l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento induttivo anche fuori dalle ipotesi previste dal predetto articolo 54, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità. Tanto in deroga ai limiti fissati in materia di accertamento dall’articolo 54, con la conseguente ammissibilità dell’accertamento induttivo oltre le ipotesi già previste dal successivo articolo 55, e cioè anche in presenza di contabilità formalmente regolare (cfr. Cass. sentenza n. 5977/07 e sentenza n. 26919/06).