Ministero delle Finanze Risoluzione 48/E del 08 luglio 2013 - Tassazione per i lavoratori impiegati all'estero ma residenti in ItaliaCon la Risoluzione 8 luglio 2013, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla determinazione del credito d’imposta per i lavoratori impiegati all’estero ma residenti in Italia (art. 165, TUIR).

In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • la residenza in Italia implica l’assoggettamento alla imposte del nostro Paese, nonostante i redditi vengano prodotti all’estero (art. 3, TUIR);
  • l’art. 165, TUIR prevede che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, le imposte pagate all’estero devono essere ridotte in proporzione al rapporto tra la retribuzione convenzionale determinata ex articolo 51, comma 8-bis, del TUIR ed il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria – e non in misura convenzionale – in Italia”.
Con la Risoluzione n. 48/E dell’8 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i criteri di determinazione del credito d’imposta previsto dall’art. 165 del TUIR per i cittadini italiani che, pur mantenendo la residenza fiscale nel Paese, lavorano all’estero, alle dipendenze di datori di lavoro stranieri. In particolare, le Entrate precisano che le imposte versate fuori confine a titolo definitivo, devono essere ridotte proporzionalmente al rapporto tra la retribuzione convenzionale determinata in base all’art. 51, comma 8-bis del TUIR, e il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria in Italia.