CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2013, n. 28945
Reati fiscali – Omesso versamento dell’Iva – Il reato si perfeziona anche in assenza di avviso di accertamento.
Ritenuto in fatto
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Nei confronti della ricorrente si procede per violazione dell’art. 10 terd.lgs 74/00 avendo, ella, omesso di versare l’IVA dovuta in base alla dichiarazioni relativa all’anno 2007 per un importo pari a 226 201 €.
Per tale ragione, il P.M. ha chiesto ed ottenuto dal G.i.p. la emissione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca. Il sequestro è stato eseguito sui beni della società di cui l’indagata è stata amministratrice e sui beni personali della ricorrente, sino alla concorrenza della somma corrispondente al profitto del reato.
Il Tribunale per il Riesame, con il provvedimento qui impugnato, ha confermato la validità di detta ordinanza.
2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’indagata ha proposto ricorso, tramite difensore, deducendo:
1) difetto di motivazione in relazione alla questione riguardante la competenza del G.i.p.. Ed infatti, la ricorrente già dinanzi al Tribunale per il Riesame, aveva fatto notare che il provvedimento era stato adottato da giudice incompetente visto che, medio tempore, il P.M. aveva chiesto il rinvio a giudizio e gli atti erano stati trasmessi al Tribunale.
Sul punto, si critica la risposta del Tribunale per il Riesame secondo cui la competenza del G.i.p. permane fino a quando il fascicolo non sia stato trasmesso al giudice del dibattimento e che l’avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio, in sé, non determina spostamento della competenza.
Ribatte la ricorrente che l’art. 553 c.p.p. richiede che il P.M. trasmetta gli atti “immediatamente dopo la notificazione” sì che non ha senso osservare che non vi siano prove o allegazioni del fatto che il fascicolo fosse pervenuto già al dibattimento quando il G.i.p. stava decidendo sulla richiesta di misura reale perché, in ogni caso, ciò sarebbe dovuto essere avvenuto immediatamente; in ogni caso, si osserva che la prova della permanenza della competenza in capo al G.i.p. l’avrebbe dovuta fornire il P.M., non certo (quella contraria) la difesa;
2) vizio di motivazione sulla eccezione della mancata trasmissione tempestiva di tutti gli atti da parte del P.M..
La cosa è data per ammessa dal Tribunale che, infatti, aveva provveduto di ufficio a richiedere la trasmissione dell’annotazione di P.G. mancante ma quest’ultima era pervenuta solo il giorno prima dell’udienza e, quindi, per l’inosservanza del termine di legge, la misura avrebbe dovuto perdere efficacia;
3) vizio motivazionale riguardo al rigetto del motivo afferente la apprensione dei beni dell’indagata. Si fa, infatti, notare che, una cosa, è la confisca del prezzo o profitto del reato all’esito della sentenza definitiva che attesti la responsabilità ed, altra, è la aggressine di un patrimonio personale che sia nella disponibilità del soggetto da più di 40 anni e non abbia nulla a che vedere con il reato ipotizzato;
4) illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha respinto la questione di legittimità costituzionale formulata ignorando che essa era stata posta anche con riferimento all’art. 117 cost. sì da doversi considerare inammissibile introdurre meccanismi sanzionatori (quale è il sequestro per equivalente) anche di carattere patrimoniale per reprimere condotte fraudolente lesive di diritti erariali;
5) inesistenza della notifica di invito al legittimato passivo a rendere eventuali controdeduzioni. Il Tribunale ha respinto tale eccezione sul rilievo che, ai fini del perfezionamento del reato qui ipotizzato, è inconferente la notifica dell’accertamento della violazione. Si ribatte che, ove ciò fosse avvenuto nei confronti dell’effettivo amministratore della Gi.a.da S.r.l., probabilmente avrebbero potuto essere mosse eccezioni valide per sollevare la ricorrente dalle contestazioni qui mossele.
La ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
3. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Innanzitutto, non si può fare a meno di constatare che le ragioni di doglianza svolte dinanzi a questa S.C. sono esattamente le stesse (ancorché formulate con un ordine diverso) di quelle portate all’attenzione del Tribunale per il Riesame.
Considerato che, come si avrà meglio modo di illustrare in prosieguo, su detti punti il Tribunale ha fornito una risposta pienamente congrua, logica e corretta, è appena il caso di osservare che la quasi totalità dei motivi di gravame (eccettuato n secondo) si pone ai limiti dell’inammissibilità dovendo essi venire considerati “apparenti”, come questa S.C. ha già avuto più volte Occasione di evidenziare (Sez. VI, 8.5.09, Candita, Rv. 244181; Sez. V, 27.1.05, Glagnorio, Rv. 231708).
3.1. Quanto alla prima censura, pertanto, non si può che ribadire la giustezza della motivazione addotta dai giudici di merito per respingere la questione sulla incompetenza del G.i.p.. La questione della “prorogatio” di competenza del giudice per le indagini preliminari, pur a seguito di trasmissione degli atti al Tribunale da parte del P.M. che procede, è espressamente contemplata dall’art. 554 c.p.p. proprio in materia di misure cautelari (senza distinzione tra quelle personali e reali) ed è intuibile che tale esigenza sia stata avvertita dal legislatore per assicurare che non vi fossero soluzioni di continuità in quelle fasi del procedimento nelle quali, per via di adempimenti materiali di cancelleria connessi alla esecuzione delle disposizioni promananti dal P.M. o dal giudice, l’incartamento attraversi una sorta di “limbo” durante il quale, però, sia ravvisata la esigenza di provvedere, ad esempio, sullo status libertatis del soggetto di cui si occupa l’incartamento processuale ovvero, anche, su questioni afferenti il sequestro.
E’, appunto, per tale motivo che il codice ha dato rilievo alla “sostanza” delle cose (vaie a dire, al momento In cui il giudice ad quem riceva materialmente il fascicolo per il dibattimento – e sia quindi in grado di subentrare nella competenza al G.i.p, perché ha realmente la disponibilità degli atti) e non alla “forma” (vale a dire, la emissione di un provvedimento con cui si dispone il passaggio del fascicolo dalla fase delle indagini a quella dibattimentale).
Ciò, per l’evidente ragione, sopra anticipata di impedire momenti di “scopertura” e di incertezza circa la competenza a decidere medio tempore.
E’ ben vero, come osserva il difensore ricorrente, che la norma impone al P.M. dì trasmettere “immediatamente” Il fascicolo per II dibattimento al giudice competente ma la norma non può non essere interpretata in senso realistico sì da contemplare la eventualità – tutt’altro che improbabile – che, nonostante la massima volontà ed impegno di tutti i soggetti interessati, profili logistici connessi con la necessità di portare a termine adempimenti di cancelleria (da calare in una realtà ben nota agli operatori della giustizia di frequenti inadeguatezze di personale e mezzi) determini dei ritardi o, comunque, il trascorrere di un lasso di tempo (come dice il Tribunale, “ragionevole, breve e comunque, processualmente non sanzionabile”) durante il quale – ripetesi – non può che valere il disposto dell’art. 554 c.p.p. come, per l’appunto, avvenuto nella specie.
Di qui, la piena competenza del G.i.p. ad emettere il provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale per il Riesame perché, come si sottolinea, l’azione cautelare era stata esercitata in data 8-9 giugno, prima dell’avvenuta notifica del decreto di citazione, e “non vi è, nella specie, alcun elemento per ritenere che, al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, (ossia alla data del 5 luglio) il fascicolo del dibattimento fosse stato trasmesso al giudice competente”.
Il Tribunale per il Riesame ha ragione anche nel sottolineare che sarebbe spettato all’interessato provare che gli atti, il 5 luglio, erano già pervenuti al Tribunale. Come visto, invece, anche nell’odierna censura dinanzi a questa S.C., ci si limita solo a formulare una petizione di principio, astratta e formale, secondo la quale la semplice doverosità di una trasmissione “immediata” del fascicolo per il dibattimento da parte del P.M. avrebbe dovuto portare ad una sorta di “presunzione di pervenimento”, degli atti al Tribunale, quasi contestuale.
Il che è inaccettabile sia sul piano pratico che su quello logico perché un siffatto modo di procedere renderebbe il sistema concretamente inattuabile e, soprattutto, (nei giorni immediatamente successivi al deposito In segreteria della richiesta di rinvio a giudizio) imporrebbe, al P.M., (ed al suo ufficio) un sovraccarico di accertamenti per verificare lo stato della trasmissione in vista di una sua eventuale richiesta di provvedimento cautelari (al fine di individuare il giudice competente cui rivolgersi); ma la cosa diverrebbe anche per le difese un motivo di grave incertezza (con conseguenti oneri di accertamento) ove volessero depositare istanze proprio in quei giorni di transizione.
3.2. Diverso discorso merita la seconda doglianza perché effettivamente essa ha richiamato l’attenzione su un profilo dibattuto come testimonia il semplice fatto che, con ordinanza del 18 gennaio scorso la quinta sezione di questa S.C. avesse nuovamente sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite per dirimere un contrasto profilatosi tra numerose pronunzie di legittimità nelle quali – in materia cautelare reale – si era discusso il tema della legittimità (o meno) di una integrazione degli atti costituenti il fascicolo del Tribunale per il Riesame e quello della perentorietà (o meno) del termine per inviarli con conseguente inefficacia – al pari di ciò che avviene per le misure cautelari personali – della misura reale Stessa (così come prescritto dall’art. 309 comma 5 c.p.p.).
Pur non essendone ancora state divulgate le ragioni, è però certo, allo stato che, con sentenza del 28.3.13, le Sezioni Unite di questa S.C. hanno ribadito la giustezza di quel filone giurisprudenziale già delineato da precedente decisione delle S.U. e da pronunzie di sezioni
Semplici (S.U. 29.5.08 Ivanov, Rv. 239698; Conf. S.U., 29.5.08 25933, Malgioglio, non massimata sul punto; Sez. II, 16.2.06,
pietropaoli, Rv. 233163; sez. ni, 8.10.02, scarpa, Rv. 225401) secondo cui “la perdita di efficacia della misura cautelare reale non ha luogo in caso di mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame, da parte dell’autorità procedente, entro il quinto giorno dall’istanza, non essendo richiamato, nell’art. 324, comma sette, c.p.p., il comma cinque del precedente art. 309, che prevede il predetto effetto caducatorio per le misure cautelari personali”.
Ovviamente, nel decidere il presente gravame, sul punto, questo Collegio non può che allinearsi alla recente statuizione che, di fatto, conferma la validità della precedente sentenza delle S.U. (ivanov, cit.) sulla quale si è basata la decisione qui impugnata (f. 7)
3.3. Il terzo motivo odierno ripropone la quarta doglianza portata di fronte al Tribunale per il Riesame che l’ha rigettata giustamente pur muovendo da un presupposto inesatto.
Ed infatti, non è corretta l’affermazione secondo cui sarebbe assolutamente esatto l’assunto difensivo che in tema di confisca per equivalente vada escusso per primo il patrimonio della società (essendo ciò smentito da plurime pronunzie di questa S.C. – sez. in, 27.1.11, Mazziteill, Rv. 249398; Sez. II, 20.12.06, Napolitano, Rv. 235827; Sez. VI, 5.3.09, Betteo, Rv. 244254).
Peraltro, né il d.lgs 8 giugno 2001, n. 231, né altra fonte normativa prevedono i reati fiscali tra le fattispecie che sono presupposto della responsabilità delle persone giuridiche, tanto da giustificare la confisca per equivalente ex art. 19 stesso d.lgs.
La giurisprudenza di legittimità (sez. m, 14.6.12, Amoddio, rv. 2S3062; sez. III, 23.10.12, ameni, n. 15349; sez. III, 19.9,12, unicredit, Rv. 54796) ha ammesso che il sequestro preventivo in relazione a reati tributari possa attingere i beni riferibili anche ad una persona giuridica quando l’entità giuridica sia stata creata dall’indagato stesso, anche strumentalmente, per farvi rifluire i profitti degli illeciti fiscali, dando luogo al fenomeno della ed. società-schermo. Tale non è, però, l’ipotesi di cui si sta trattando.
È, invece, sicuramente corretto, da parte dei giudici di merito, rilevare che l’aggressione del patrimonio societario non esclude – specie nei caso di sua incapienza – anche la confisca di beni nella disponibilità del responsabile del fatto criminoso, sino alla concorrenza della somma evasa.
Irrilevanti, oltre che in fatto, sono, invece, le reiterate doglianze svolte sul punto dalla ricorrente.
3.4. E’ infondata (se non proprio inammissibile) la censura – di cui al quarto motivo – nella quale si tenta di rinnovare – in termini del tutto generici – una questione di legittimità costituzionale già proposta dinanzi al Tribunale per il Riesame sostenendo – erroneamente – che quest’ultimo non l’avesse considerata sotto il profilo dell’art. 117 cost.
L’assunto trova smentita a f. 8 dell’ordinanza impugnata ove si legge testualmente che la natura sanzionatoria della confisca per equivalente non viola alcuno dei parametri costituzionali “anche riguardati attraverso il meccanismo ex art. 117 cost, con riferimento alle norme ed. interposte, in quanto – esclusa la retroattività di essa per la indubbia natura sanzionatoria che detta confisca possiede – né le norme costituzionali invocate dalla ricorrente, né le norme convenzionali vietano allo Stato di introdurre meccanismi sanzionatori, anche di carattere patrimoniale per reprimere condotte infedeli o fraudolente lesive di interessi erariali”
3.5. Infine, (quinto motivo il tema della inesistenza di invito al legittimato passivo a rendere eventuali controdeduzioni, trova congrua replica, da parte del Tribunale per il Riesame nell’affermazione che “ai fini del perfezionamento del modello legale del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs 74/00, non è affatto richiesta la notifica dell’avviso di accertamento dell’Infrazione in quanto il reato di omesso versamento dell’IVA si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo” (f. e). Il fatto che, nella specie, il G.i.p. abbia evocato anche la circostanza dell’assenza di deduzioni da parte della ricorrente è ultroneo ed irrilevante.
La reiterazione pura e semplice della questione in questa sede, dell’analoga doglianza non rende il motivo meritevole di maggiore considerazione.
Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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