CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 luglio 2013, n. 16981

Associazione sindacale – Trasferimento dirigente – Rilascio del nulla osta – Disciplina anteriore all’entrata in vigore della legge 300/70 – Disciplina posteriore – Applicabilità dell’articolo 22 dello statuto dei lavoratori.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 22 ottobre 2009, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato antisindacale, ex art. 28 St. lav., il comportamento della S.p.A. P.C. and M.A., consistito nel trasferimento di D. A. senza il nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza ed ha disposto la reintegra del lavoratore nell’originario posto di lavoro.

La Corte territoriale, premesso che, a norma dell’art. 22 St. lav., il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza, ha osservato che era erroneo l’assunto del giudice di primo grado che aveva considerato prevalente, rispetto a tale disposizione, la disciplina di cui al CCNL 5 luglio 1994, che, nel richiamare l’accordo interconfederale del 18 aprile 1966, aveva previsto un procedimento caratterizzato da termini e da decadenze.

L’art. 22 St. lav., quale norma di carattere generale, non poteva essere riformata in peius da un accordo interconfederale, oltretutto anteriore alla legge n. 300 del 1970, il quale, nel richiedere determinati oneri al sindacato, ne limitava l’autonomia, non garantendo l’effettività dell’azione sindacale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società, illustrato da successiva memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Resiste con controricorso la FIOM-CGIL.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 della legge n. 300/70, dell’art. 5 disciplina generale, sez. 2A, del CCNL per l’industria metalmeccanica 7 maggio 2003 e dell’art. 14 dell’accordo interconfederale 18 aprile 1966, la società ricorrente deduce che la disciplina collettiva, nel richiamare l’accordo interconfederale del 1966, non rappresenta una disciplina peggiorativa di quella statutaria, ma prevede un percorso procedimentale propedeutico alla concessione o al diniego del nulla osta, senza incidere sull’autonomia sindacale e sulla effettività dell’azione sindacale.

In base all’accordo interconfederale anzidetto, art. 14, applicabile ai componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, l’organizzazzione sindacale dei lavoratori, entro sei giorni dalla notifica della comunicazione della società di voler trasferire il D., avrebbe dovuto richiedere un esame conciliativo. Non essendo stato nella specie tale esame richiesto, il provvedimento aziendale era divenuto operante.

Ad avviso della ricorrente la disposizione contrattuale in questione è del tutto legittima, avendo l’organizzazione sindacale dei lavoratori, destinataria della tutela, negoziato le modalità applicative di detta clausola, privilegiando l’interesse alla composizione del conflitto.

D’altra parte, aggiunge, l’organizzazione sindacale dei lavoratori non ha mai richiesto la disapplicazione o la caducazione della stessa per contrasto con l’art. 22 St. lav.

Il ricorso non è fondato.

La disposizione contenuta nell’art. 22 St. lav., secondo cui i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali possono essere trasferiti soltanto previo nulla osta della associazione sindacali di appartenenza, è finalizzata alla tutela dell’interesse sindacale all’inamovibilità del lavoratore, interesse considerato dal legislatore prevalente sulle esigenze dell’impresa per l’attitudine del trasferimento a far venir meno il legame tra il lavoratore e l’ambiente in cui egli operava quale titolare di incarichi sindacali.

La Corte territoriale ha affermato che l’accordo interconfederale del 18 aprile 1966, nel dettare una disciplina procedimentale in tema di trasferimento dei rappresentanti sindacali unitarie, non può imporre termini e decadenze in modo da limitare l’autonomia e l’effettività dell’attività sindacale, la quale trova tutela nella disposizione generale di cui all’art. 22 St. lav., che subordina il trasferimento in questione al rilascio del nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza del dirigente.

Ha quindi ritenuto che tale generale disposizione non potesse essere derogata da una disciplina contrattuale peggiorativa.

La decisione impugnata va confermata, ma con le precisazioni che seguono.

L’art. 5, CCNL per l’industria metalmeccanica 7 maggio 2003, disciplina generale, sezione 2A, ha esteso ai componenti delle rappresentanze sindacali unitarie la tutela prevista dall’art. 14 dell’accordo interconfederale del 18 aprile 1966.

Tale articolo, riportato in ricorso, così dispone:

“1) i membri delle Commissioni Interne e i Delegati di impresa in carica ed uscenti non possono essere licenziati o trasferiti senza il nulla osta delle Organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano rispettivamente il lavoratore interessato e l’azienda le quali si pronunceranno in merito dopo un esame conciliativo fatto su richiesta dell’organizzazione dei lavoratori entro sei giorni dalla notifica fatta dall’Associazione dei datori di lavoro…

2) se il nulla osta viene concesso o comunque decorso il termine di cui al numero precedente senza che sia stato richiesto l’esame conciliativo il provvedimento aziendale diviene operante”.

Ad avviso della ricorrente, non avendo l’organizzazione dei lavoratori – cui era stata comunicata l’intenzione della società di trasferire il D. ad altra sede – richiesto l’esame conciliativo entro il termine suddetto il trasferimento era divenuto operante.

L’assunto non può essere condiviso.

Il sindacato del lavoratore, infatti, come risulta dallo stesso ricorso, ricevuta la notifica del provvedimento aziendale dall’Associazione dei datori di lavoro, ha comunicato dopo qualche giorno il diniego del nulla osta, così escludendo implicitamente ogni possibilità di verifica di soluzioni conciliative.

Né la norma pattizia pone un obbligo, a carico del sindacato, di richiedere l’esame conciliativo ove non vi siano margini per una soluzione conciliativa del conflitto.

Tanto meno, in presenza di un esplicito diniego del nulla osta, può ritenersi operante il provvedimento aziendale di trasferimento per il solo fatto di non avere il sindacato del lavoratore esperito la procedura conciliativa, poiché, così interpretata, la norma contrattuale finirebbe per privare il lavoratore e la stessa organizzazione sindacale della tutela all’inamovibilità apprestata dall’art. 22 St. lav.

La norma contrattuale in questione va dunque interpretata nel senso che la mancata richiesta dell’esame conciliativo da parte del sindacato dei lavoratori, non rende operante il trasferimento del dirigente delle rappresentanze sindacali unitarie nell’ipotesi di diniego preventivo del nulla osta dello stesso sindacato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida a favore della FIOM – CGIL in € 50,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.