PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 15 aprile 2013
Ripartizione delle risorse di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 febbraio 2013, n. 52, emanata in attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per l’annualità 2012
Art. 1
La ripartizione delle risorse, di cui all’art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni per l’annualità 2012, determinata sulla base dei criteri riportati nell’Allegato 2 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013, n. 52, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) e lettere b) e c). La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51, è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4, dell’art. 3 dell’ordinanza citata in attuazione del disposto dell’art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l’annualità 2012
Regione | n° comuni (*) | Finanziamento (€) lettera a) | Finanziamento (€) lettere b) + c) |
| Abruzzo | 276 | 1.153.233,00 | 12.253.100,60 |
| Basilicata | 117 | 710.681,63 | 7.550.992,33 |
| Calabria | 402 | 2.274.773,62 | 24.169.469,75 |
| Campania | 426 | 2.207.914,25 | 23.459.088,93 |
| Emilia-Romagna | 283 | 985.281,61 | 10.468.617,08 |
| Friuli-Venezia Giulia | 202 | 562.732,41 | 5.979.031,90 |
| Lazio | 299 | 984.207,63 | 10.457.206,07 |
| Liguria | 111 | 170.285,30 | 1.809.281,31 |
| Lombardia | 202 | 183.329,60 | 1.947.877,03 |
| Marche | 239 | 739.066,71 | 7.852.583,75 |
| Molise | 134 | 814.487,46 | 8.653.929,27 |
| Piemonte | 141 | 127.667,84 | 1.356.470,84 |
| Puglia | 84 | 709.435,51 | 7.537.752,32 |
| Sicilia | 282 | 2.233.201,27 | 23.727.763,52 |
| Toscana | 247 | 658.532,03 | 6.996.902,77 |
| Umbria | 92 | 757.504,17 | 8.048.481,86 |
| Veneto | 335 | 647.861,69 | 6.883.530,43 |
| totale | 15.920.195,73 | 169.152.079,76 | |
| (*) i comuni sono riportati nell’allegato 7 dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013, n. 52. | |||
Art. 2
1. Nell’ambito del finanziamento complessivo di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) dell’ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5, dell’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 febbraio 2013, n. 52, e ne danno comunicazione al medesimo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3
1. Il monitoraggio degli interventi, finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:
a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7, dell’art. 5 dell’ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1, dell’art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza di cui all’art. 18 dell’ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52;
b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di intervento sugli edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l’attestazione dell’assenza di condizioni ostative previste dall’art. 2, commi 2 e 3 dell’ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52 e la descrizione delle caratteristiche dell’immobile presenti nelle schede di verifica sismica ed, in particolare, dell’indice di rischio sismico;
c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di intervento sugli edifici privati ricadenti nel loro territorio con l’attestazione dell’assenza di condizioni ostative previste dall’art. 2, commi 4 e 4-bis dell’ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52 e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all’allegato 4 all’ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;
d) la trasmissione da parte delle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell’allegato 1 al presente decreto;
e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.
2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3, dell’art. 1 dell’ordinanza del 20 febbraio 2013, n. 52, relativi agli studi di microzonazione sismica e all’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), saranno predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7, dell’art. 5 della citata ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010.
Allegato 1
(Testo dell’Allegato)
Allegato 2
Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.
Utilizzo della procedura
Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo “Indici_di_rischio.xls” si basa sulle seguenti ipotesi:
1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è “debole” è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;
La procedura di utilizzo del foglio “Indici_di_rischio.xls” prevede preliminarmente l’utilizzo del programma “SpettriNTC-Ver. 1.03” scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E’ sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.
Il foglio di calcolo Indici_di_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 luglio 2013, n. 160.