INPS – Circolare 10 luglio 2013, n. 105
Aziende agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per l’anno 2012.
SOMMARIO: 1. Addizionale INAIL
1.1 Premessa
1.2 Modalità di recupero
1. Addizionale inail
1.1. Premessa
Com’è noto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni concernente disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare, prevede all’articolo 13, comma 12, un contributo addizionale sui premi assicurativi, finalizzato all’indennizzo del danno biologico, nelle misure e con le modalità stabilite con Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali.
In data 7 giugno 2013 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Pubblicità Legale – il Decreto del 10 aprile 2013 relativo alla “Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2012” . Tale recupero, dovuto per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato è stato fissato nella seguente misura:
– aumento dello 0,16% del contributo assicurativo dovuto per l’anno 2012;
Pertanto, l’INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
1.2 Modalità di recupero
Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa alla competenza del 3° trimestre 2013, tramite lo stesso modello F24, come da tabella
seguente:
2012 | Addizionale oneri danno biologico sul contributo Assistenza Infortuni sul lavoro | 10,125 X 0,16% = 0,0162% |
Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro | 3,1185 X 0,16% = 0,0050% |
Al recupero non verranno applicate somme aggiuntive.
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