La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 29061 del 09 luglio 2013 ha precisato che il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si configura sia nel caso di inesistenza oggettiva che soggettiva delle operazioni.
Gli Ermellini hanno ribadito l’assunto secondo cui l’utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, con riguardo all’IVA, comprende sia l’inesistenza oggettiva che soggettiva, vale a dire quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura (tra le altre, Cass. SS.UU. sentenza n. 10394/2010; conf. Cassa. Sez. III pen. sentenza n. 17452/12).
La norma contenuta nell’articolo 8 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sanzione con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; e l’articolo 1 lett. a) del medesimo decreto prevede che per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
I Giudici di legittimità ricordano che la giurisprudenza formatasi in relazione alla fattispecie dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000, cui la disciplina dell’art. 8 si ricollega, è da tempo giunta alla conclusione che la falsità delle fatture può essere riferita anche all’indicazione dei soggetti con cui è intercorsa l’operazione, intendendosi per tali coloro che, “pur avendo apparentemente emesso il documento, non hanno effettuato la prestazione, sono irreali, come nel caso di nomi di fantasia, o non hanno alcun rapporto con il contribuente finale” (Cass. Sez. III, n. 27392/12).
In conclusione i giudici della terza sezione ritengono pacifico che per operazioni “soggettivamente” inesistenti debbano intendersi quelle in cui uno dei soggetti dell’operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa, nel senso di non avere rivestito, nella realtà, la qualità di committente o cessionario delle merce o del servizio ovvero di erogatore o percettore dell’importo della relativa prestazione (Cass. Sez. III sentenza n. 3203/08).