Diritto ai permessi allo studio e requisiti - Cassazione sentenza n. 17128 del 2013Con la Sentenza n. 17128 del 10 luglio 2013, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla concessione di permessi retribuiti, le cosiddette 150 ore previste da molti CCNL, nel caso di un lavoratore iscritto ad un corso universitario.

In particolare la Suprema Corte ha sentenziato che non spettano detti permessi retribuiti, qualora lo studente  lavoratore non abbia l’obbligo di frequenza per il superamento del corso universitario a cui è iscritto.

La vicenda ha origine nella controversa tra il dipendente comunale ed il Comune che aveva dato parere negativo alla richiesta del dipendente il quale aveva proposto ricorso al Tribunale avverso la decisione del Comune, presso il quale operava come assistente bibliotecaria, di trasformare i permessi già concessi per la fruizione delle 150 ore previste per motivi di studio per gli anni accademici 2004/05 e 2005/06, in aspettativa per motivi personali provvedendo al recupero delle somme erogate in merito, mediante trattenute di un quinto delle competenze mensili. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso condannando il Comune alla restituzione delle somme trattenute con interessi e rivalutazione.

La Corte di Appello, a cui si era rivolta il Comune avverso la sentenza del giudice di prime cure, accoglieva l’appello proposto dal Comune.

Il dipendente del Comune per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello ricorre prospettando un articolato motivo di ricorso.

 Gli Ermellini ritengono il ricorso presentato dal dipendente non è fondato lo rigettano. Al contempo precisano che la Corte  “ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 3871 del 2011, nel prevedere la possibilità di applicare l’istituto in questione anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato), la fruizione dei permessi di studio prescinde dalla sussistenza di un tale interesse in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, essendo riconducibile a diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione (art. 2 e 34 Cost.) e dalla Convenzione dei diritti dell’uomo (art. 2 Protocollo addizionale CEDU), e tutelati dalla legge in relazione ai diritti dei lavoratori studenti (art. 10 della legge n. 300 del 1970).”   Per cui il lavoratore ha diritto, in base al contenuto dell’art. 10 legge 300/70, a 150 ore «i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma»

Per cui per i giudici di legittimità in applicazione dei criteri di ermeneutica precisati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., la norma contrattuale, art. 3 del dPR n. 395 del 1988 (art. 15 CCNL 14 settembre 2000), è stata interpretata nel senso che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).