Committente senza responsabilità per l'infortunio avvenuto dopo l'orario di lavoro - Cassazione sentenza n. 17178 del 2013La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17178 dell’11 luglio 2013, è intervenuta in merito alla responsabilità dell’appaltante in caso di infortunio sul lavoro avvenuto dopo l’orario di chiusura aziendale.

In particolare la Suprema Corte ha affermato che, nel caso specifico, il committente non può essere considerato responsabile in solido considerato che:

  • lo stesso appaltante non si era riservato particolari poteri tecnico organizzativi nei confronti dell’attività svolta dai lavoratori in appalto;
  • la condotta lavorativa del dipendente non era condizionata dal committente né nel controllo né tanto meno nelle modalità di svolgimento.

Il lavoratore della ditta appaltatrice ricorre al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, chiama in giudizio il proprio datore di lavoro ed il committente per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in relazione all’infortunio sul lavoro.

Il Tribunale adito accertava la responsabilità del solo datore di lavoro, ritenendo il concorso di colpa del lavoratore nella misura del 50%, e condannava il suddetto datore di lavoro al pagamento del danno a titolo di danno biologico. La Corte di Appello confermava la sentenza del giudice di prime cure.

Il lavoratore ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza di appello basando, il ricorso, su due motivazioni.

Gli Ermellini ricordano che in “materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente solo ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire (cfr., in tal senso, Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, id. 28 ottobre 2009, n. 22818; 7 marzo 2012 n. 3563; 8 ottobre 2012, n. 17092).

Non è, infatti, configurabile una responsabilità del committente in re ipsa e cioè per il solo fatto di aver affidato in appalto determinati lavori ovvero un servizio.”

I giudici di legittimità continuando nelle motivazioni della loro decisione evidenziano che “ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera è pertanto vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (dì regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. È, però, altrettanto vero che va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori.”