La Corte di Cassazione sez. fallimentare con al sentenza n. 17207 del 11 luglio 2013 intervenendo in materia di crediti privilegiato ha statuito che la presunzione di esclusione del credito associato può essere vinta allegando agli atti del curatore adeguata documentazione. Per cui il privilegio generale sui beni mobili del debitore, riconosciuto dall’art. 2751-bis c.c. per le retribuzioni dei prestatori d’opera intellettuale, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni professionali direttamente espletate dal singolo professionista, essendo irrilevante il fatto che la richiesta provenga dallo studio legale associato di cui fa parte.
Pertanto alla luce del principio stabilito dalla Corte Suprema anche il credito dell’associazione professionale può, con alcuni limiti, essere ammesso allo stato passivo del fallimento con il riconoscimento del privilegio generale sui mobili.
La vicenda ha visto protagonista uno studio associato ammesso allo stato passivo del fallimento ma come credito in chirografo aveva proposto al Tribunale opposizione per lamentare l’omessa attribuzione del privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 2.
I giudici di prime cure aveva confermato la scelta del giudice delegato di ammettere le parcelle solo come chirografari. Per cui lo studio associato ricorre avverso la decisione con ricorso alla Corte di Appello che in riforma alla sentenza del tribunale aveva poi riconosciuto il privilegio, limitandolo alla metà dell’ammontare lamentato. Secondo i giudici di secondo grado la “promozione” doveva essere circoscritta «alla misura del compenso riferito all’attività giudiziale esercitata personalmente da singoli professionisti dello studio». In sostanza poco conta la veste di “centro di imputazione autonoma di interessi” sotto cui si presenta l’associazione, quello che conta è verificare la causa del credito e agire poi di conseguenza,
La stessa Cassazione, condividendo le conclusioni dell’appello e richiamando le sezioni unite 11930/10, ha sottolineato che le norme del codice che disciplinano i privilegi devo essere interpretate in modo estensivo «diretto a individuare il reale significato e la portata effettiva (…) anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale».
E allora se la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio, nell’intenzione del legislatore, «è la causa del credito», poco importa «a chi» sia riferito, mentre conta «a chi è imputabile». Se questi è il singolo associato dell’associazione, e oggetto del contratto è la sua prestazione di lavoro, nulla osta al riconoscimento del privilegio «onde consentire alle ragioni del prestatore d’opera la stessa tutela accordata al credito del lavoratore dipendente». In sostanza la presunzione che opera contro l’associazione professionale – e che la esclude tuttora dal privilegio – può essere vinta dalla documentazione che prova la «personalità» della prestazione del singolo associato.