MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 12 luglio 2013, n. 12695

Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro accessorio – comunicazioni preventive e utilizzo dei voucher – applicabilità della maxi sanzione per lavoro “nero”.

Codesta Direzione ha chiesto chiarimenti in ordine alla irrogazione della cd. maxi sanzione per lavoro “nero” nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio – ex art. 70. D.Lgs. n. 276/2003 – che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato.

Al riguardo si formulano le seguenti osservazioni.

In via preliminare, si ricorda che per le tipologie di rapporto di lavoro per le quali non è richiesta la comunicazione al Centro per l’impiego, tra le quali è annoverabile anche il lavoro accessorio, questo Ministero ha già avuto modo di chiarire, con circolare n. 38/2010, che la cd. maxi sanzione per lavoro “nero” possa trovare applicazione, in virtù del disposto di cui all’art. 4. L. n. 183/2010, nella misura in cui non siano stati effettuati i prescritti adempimenti formali nei confronti della P.A.

In merito alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, si è ritenuto pertanto che il personale ispettivo possa irrogare il provvedimento in questione esclusivamente laddove l’utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all’INPS/INIL, connessa all’attivazione delle prestazioni stesse. Ciò in quanto, solo in tale ipotesi, il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto agli Istituti previdenziali ovvero da intendersi come “prestazione di fatto”, non censita preventivamente nei confronti della P.A.

Per quanto concerne le modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 all’istituto in argomento si evidenzia che è stato introdotto un diverso criterio di quantificazione del compenso per prestazioni di lavoro accessorio, ancorandolo alla durata oraria delle stesse.

Come chiarito con circolare n. 4/2013, si è voluto scongiurare in tal modo che un unico voucher, attualmente del valore di dieci euro, possa essere utilizzato per remunerare una pluralità di ore ovvero addirittura più giornate; assume dunque fondamentale importanza ricostruire in sede di verifica ispettiva l’aspetto afferente alla durata della prestazione resa.

Analoghi accertamenti si ritengono necessari anche con riferimento alla fattispecie prospettata da codesta Direzione territoriale, in merito all’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all’INPS/INAIL, ma in assenza di corresponsione di voucher per alcune giornate.

Nelle suddette ipotesi, la mancata remunerazione di alcune giornate di lavoro non potrà dare luogo all’irrogazione della maxi sanzione, in considerazione dell’avvenuta comunicazione preventiva agli Istituti.

Al riguardo appare tuttavia necessario operare una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione.