Società di fatto - accertamento e notifica - Cassazione sentenza n. 17230 del 2013La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17230 del 12 luglio 2013, ha statuito che qualora l’Amministrazione Finanziaria non riesca a provare l’esistenza della società di fatto può comunque emettere un valido avviso di accertamento a carico di uno dei presunti soci.

In ipotesi di accertamento fondato sull’esistenza di una società di fatto, l’eventuale annullamento dell’accertamento in capo alla stessa per la sua insussistenza non determina l’automatico annullamento dell’accertamento fiscale in capo ai pretesi soci, dovendo il giudice comunque accertare se le operazioni economiche ascritte alla società ritenuta inesistente siano state comunque compiute dai soci singolarmente e/o solo da alcuni di essi.

Gli Ermellini , nelle motivazioni della sentenza in esame, spiegano che nell’ ipotesi di società di fatto tra due o più soggetti l’ILOR è posta a carico della società e l’IRPEF (o l’IRPEG, se uno dei soci di fatto è una società regolare) al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Pertanto, allorché sia accertata l’esistenza di una società di fatto, i soci sono soggetti passivi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, unicamente dell’imposta sui redditi, in quanto è la società il soggetto passivo ILOR; mentre, quando sia accertata l’inesistenza della società di fatto, il soggettivo passivo di entrambe le imposte per il reddito prodotto dall’attività economica ascritta (in origine) alla società, risultata inesistente, va individuato nella persona cui sia riconducibile quell’attività; e invero, la mancanza, nella società di fatto, di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito, già nella contestazione dell’Ufficio, individualmente a ogni ipotizzato socio l’avvenuto svolgimento di quella attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell’assunzione per legge, da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte (cfr. Cass. n. 12756 del 2011). Questo principio è applicabile anche in caso di accertamento concernente il mancato versamento dell’IVA.

Pertanto secondo i giudici di legittimità, la mancanza di una personalità giuridica distinta da quella dei soci, in ipotesi di inesistenza della presunta società di fatto, la relativa attività economica deve ritenersi riferita individualmente al singolo, così come i conseguenti obblighi; ne deriva l’irrilevanza della circostanza che la notificazione dell’accertamento sia avvenuta al contribuente, quale socio della società di fatto, anziché in proprio, quale imprenditore individuale.

I giudici della Corte Suprema hanno anche ricordato che il regime IVA del margine non è applicabile nel caso di totale mancanza dei registri e delle scritture contabili, mentre le omissioni o le inesattezze nelle annotazioni nei registri comportano unicamente l’applicazione di specifiche sanzioni.