L’Agenzia delle Entrate, oltre il termine di scadenza dei versamenti, ha fornito i chiarimenti in merito all’applicazione degli studi di settore per il periodo 2012. La circolare n. 23/E del 15 luglio 2013 esamina tutte le novità che interessano l’applicazione dei 205 studi di settore in Unico 2013.
Particolare attenzione, la circolare in esane, pone in ordine all’applicazione degli studi ai soggetti minimi e alle cooperative che operano nel settore degli appalti, agli effetti delle perdite su crediti e della deduzione dell’Irap pagata sul costo del lavoro sugli indicatori di normalità economica e al tema dell’applicazione retroattiva, in chiave difensiva, degli studi di settore evoluti tenendo conto dell’effetto crisi.
Viene dedicato ampio spazio al contraddittorio e all’utilizzo retroattivo degli studi di settore. Si afferma la centralità e l’effettività del contraddittorio tra Agenzia e contribuente, quale elemento fondante e necessario per tramutare quello che è un semplice indizio (lo scostamento rispetto ai risultati di Gerico) in un risultato più credibile (sono parole della circolare) per individuare l’effettiva capacità contributiva del contribuente. Nella realtà operativa, tuttavia, questo non sempre accade: il contraddittorio, molte volte, viene svilito a un mero “rito”, dove l’ufficio chiede al contribuente delle memorie giustificatrici circa il non-allineamento ai risultati degli studi.
Cooperative e consorzi
Nella circolare sono presi in esame i casi più frequenti in cui le cooperative o i consorzi, una volta aggiudicati i lavori, assegnano gli stessi lavori alle imprese consorziate e/o socie. In questi casi la cooperativa non può fruire di una causa di disapplicazione legale poiché l’attività non è svolta esclusivamente a favore dei soci o degli associati ma assume comunque un rilievo fondamentale il fatto che l’ente operi con chiari fini mutualistici, in quanto si interpone tra committente e subappaltatore come soggetto dotato dei requisiti tecnici e finanziari per poter acquisire gli appalti; in questi casi, quindi, ben si potranno giustificare eventuali situazioni di non congruità rispetto alle stime di Gerico. La posizione assunta dall’Agenzia è certamente apprezzabile in quanto prende atto di una situazione molto diffusa nella pratica soprattutto nel campo dell’edilizia. Il suggerimento, in questi casi, è quello di anticipare la spiegazione della non congruità utilizzando lo spazio delle annotazioni contenute nel modello.
Giovani professionisti
Nella circolare si affronta anche il nuovo correttivo sulle attività di stabili collaborazioni rese dai giovani professionisti che rientrano in uno degli studi interessati (WK03U geometri, WK04U avvocati, WK05U commercialisti e consulenti del lavoro, WK18U architetti). Il correttivo agisce unicamente sul “tempo dedicato all’attività” e non anche sulle spese sostenute. Le Entrate precisano che la condizione che l’attività sia svolta «esclusivamente presso altri studi e/o strutture» che è una delle cinque richieste per poter accedere al bonus, è soddisfatta anche laddove il giovane professionista svolga le pratiche assegnategli preso la propria abitazione.
Regime dei Minimi
Non è consentito la disapplicazione degli studi di settore per il primo anno di determinazione ordinaria del reddito per gli ex minimi quando si tratta di lavoratori autonomi. La circolare conferma che, nell’anno in cui cessa di avere applicazione il regime dei minimi, gli studi di settore non possono essere utilizzati per l’azione di accertamento ma solo avendo riferimento a coloro che svolgono un’attività di impresa. Per i lavoratori autonomi, in mancanza di una previsione normativa analoga, gli studi di settore si applicano pienamente fin dal primo anno di cessazione del regime: di conseguenza questi soggetti dovranno opportunamente procedere alla rielaborazione dei dati contabili per poter consentire il corretto calcolo di Gerico.
Oneri diversi di gestione
Nel documento si prende atto che quest’anno ci sono almeno due componenti negative che potrebbero causare delle anomalie nel funzionamento degli indicatori di normalità economica. Il riferimento è all’Ine “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” che è dipendente dalla voce “oneri diversi di gestione” individuata nel rigo F22 del quadro F. Questa voce, per il periodo d’imposta 2012, potrebbe essere interessata da componenti straordinari che potrebbero far scattare la segnalazione di anomalia da parte dell’indicatore, pur in assenza di qualsivoglia situazione sospetta. Il riferimento è alla componente di costo “perdite su crediti” (che ha un’evidenza comunque separata sul modello) e all‘Irap pagata negli anni precedenti sul costo del lavoro e resa ora deducibile (dato che invece si confonde nel valore complessivo). In questi casi, conferma la circolare, il contribuente potrà provvedere al ricalcolo di Gerico, depurando il calcolo della componente di costo straordinaria. Ove si decidesse di procedere in questo modo è comunque opportuno dare opportuna informazione dell’intervento nel riquadro “note aggiuntive“.